Il D.Lgs. 141/2024 il Governo Italiano ha provveduto al riordino delle disposizioni in materia doganale e alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.
Si tratta di tutta un serie di disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione.
Sommariamente, le novità più rilevanti che investono il sistema doganale italiano, al fine di allinearlo agli standard europei, interessano:
- Il quadro normativo in materia doganale;
- La digitalizzazione completa della procedura e degli istituti doganali;
- Introduzione volte a garantire maggiore trasparenza e semplificazione alle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali;
- Accrescimento dei controlli da parte delle autorità doganali e semplificazione delle verifiche con il potenziamento dello sportello Unico doganale e dei controlli, ed il riconoscimento di un ruolo ancora più centrale del portale SUDOCO;
Il decreto introduce anche disposizioni volte alla riorganizzazione e semplificazione del sistema sanzionatorio penale doganale e alla razionalizzazione del sistema delle sanzioni amministrative. Tra le novità da citare anche quelle in materia fiscale.
Le nuove disposizioni nazionali, contenute nell’allegato 1, hanno visto altresì l’aggiornamento della procedura per il conseguimento della patente che abilita all’esercizio della professione di spedizioniere doganale.
RIFORMA DOGANALE: IN COSA CONSISTE LA RIFORMA DEL CODICE DOGANALE DELL’UE? h2
La Riforma del Codice doganale può, dunque, riassumersi nei punti che seguono, ovvero:
- Inclusione dell’Iva tra i diritti di confine;
- Nuovi requisiti per l’esercizio della rappresentanza diretta;
- Limitazioni per l’utilizzo del regime dell’esportazione temporanea;
- Eliminazione del regime della temporanea importazione. Rimane però invariato il regime di ammissione temporanea per le unità da diporto (art. 73);
- Provviste e dotazioni di bordo regolamentate in un unico articolo con annessa abrogazione di copiose previsioni prima in vigore;
- Inasprimento delle sanzioni doganali penali. Viene esteso il regime sanzionatorio del contrabbando doganale alle violazioni nei regimi di esportazione temporanea e “uso particolare” e prevista una sanzione variabile dal 100 al 200% dei diritti doganali dovuti.
- Configurazione del contrabbando per omessa e infedele dichiarazione;
- Revisione delle sanzioni doganali amministrative.
RIFORMA DOGANALE: COSA DICE L’AGENZIA DELLE DOGANE ?
I chiarimenti applicativi in tema di sanzioni amministrative e confisca, nell’ambito delle nuove disposizioni in materia doganale di cui al d.lgs. 141/2024, si trovano nella Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 22/D del 28/10/2024. Con tale fonte si chiarisce che il contrabbando per dichiarazione infedele si verifica anche in caso di errata liquidazione dei diritti, oltre che in presenza di una errata indicazione degli elementi dell’obbligazione IVA o dei dazi.
Altresì, statuisce che in presenza di dichiarazioni doganali composte da più articoli, è necessario verificare se il valore complessivo dei diritti di confine dovuti a seguito dell’accertamento superi o meno i diritti dichiarati e liquidati dalla parte.
Per i reati di contrabbando, per i quali nessuno dei diritti di confine dovuti superi i 50.000 euro e non ricorrono altre aggravanti, l’autore può accedere all’Istituto che prevede la possibilità di estinguere il reato con la sola multa. Tale facoltà non è soggetta a un termine di decadenza ed è pertanto possibile accedervi in pendenza di procedimento penale.
Pur tuttavia, l’articolo 112 dispone che l’esercizio della facoltà di estinzione del reato da parte dell’autore, “non impedisce” all’Ufficio doganale di procedere alla confisca del bene eventualmente già oggetto di sequestro.
RIFORMA DOGANALE: SANZIONI E IVA
Le nuove disposizioni che coinvolgono il sistema sanzionatorio penale e amministrativo in materia di accise hanno il merito di:
Introdurre un nuovo delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e di un nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati senza l’autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
Ampliare le previsioni di applicazione della confisca, anche in relazione ai reati più gravi in materia di accise;
Depenalizzare le ipotesi di minore gravità;
Nello specifico, con riferimento alle norme concernenti la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, di cui all'art. 40 del TUA, sono stati previsti interventi finalizzati principalmente, rispetto alle fattispecie di minore gravità, a ridurre l’ambito di applicazione delle sanzioni penali e ad ampliare quello delle sanzioni amministrative, mediante:
E’ prevista anche l’estensione dei casi di responsabilità penale degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato in materia di accise.
Novità anche alla disciplina del regime doganale di cui all’art. 42.
Tale normativa consente di beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell’IVA nei casi di beni, provenienti da Paesi extra-UE, destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione per essere ivi immessi in consumo, purché l'importatore soddisfi determinati obblighi informativi.
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