Si parla di sottrazione internazionale di minorenni all'interno dell'Unione Europea allorquando il minore, avente residenza abituale in un determinato Stato, viene condotto all’estero senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale su di lui (affidatario), ovvero di colui che ha il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore.
Rilevante, ai fini della configurazione di tale fattispecie, è che il minore venga sottratto da quella che risulta essere la residenza abituale, indipendentemente dalla sua nazionalità e di quella dell’adulto affidatario, ovvero dal luogo ove lo stesso aveva i propri affetti, il proprio ambiente familiare e le amicizie.
L’illecita sottrazione e trattamento del minore in un altro Paese è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980, la quale definisce gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e trova applicazione nelle relazioni tra gli Stati che l’hanno firmata o vi hanno aderito.
Il Regolamento (CE) 2201/2003, applicabile nelle relazioni tra Stati membri dell’Unione Europea (esclusa la Danimarca), contiene norme integrative.
Sottrazione internazionale di minorenni nell'unione Europea: quando è reato?
La sottrazione internazionale di minorenni in Unione Europea configura una fattispecie di reato, perseguibile in Italia con la reclusione da uno a quattro anni, ai sensi del disposto di cui all’art. 574 bis c.p..
Tale fattispecie, inoltre, prevede che laddove la condotta sia tenuta da uno dei genitori ai danni del minore, sia applicabile anche la “sanzione accessoria” della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Al verificarsi della sottrazione, il soggetto affidatario può presentare denuncia penale, al fine di veder incardinare la procedura per ottenere il ritorno in Patria del bambino.
La denuncia risulta essere di fondamentale importanza nel caso in cui non si abbia contezza di dove possa essere stato portato o dove è trattenuto il minore. In tali casi, infatti, può essere richiesto, contestualmente alla presentazione della denuncia, l’inserimento dei nomi del minore e della persona che lo ha sottratto nelle banche dati delle forze internazionali ed europee di polizia.
Sottrazione internazionale di minorenni nell'unione Europea: la procedura di rimpatrio
La procedura di rimpatrio è di 2 tipologie, a seconda che il Paese nel quale il minore è condotto aderisca o meno alla Convenzione dell'Aja ovvero al Regolamento dell'Unione
Europea.
Per quanto riguarda gli Stati firmatari della Convenzione dell’Aja, questi hanno al loro interno appositi organi denominati “Autorità centrali” aventi il compito di promuovere la cooperazione internazionale tra le autorità competenti dei rispettivi Stati, al fine di assicurare l’immediato ritorno in Patria dei minori sottratti illecitamente. Per l’Italia ’autorità centrale è istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
La persona che lamenta la sottrazione può anche decidere di rivolgersi direttamente e autonomamente alle autorità̀ giudiziarie o amministrative dello Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto.
La procedura di rimpatrio si articola in diverse fasi:
- fase istruttoria nel Paese di residenza abituale
In questa fase è onere del soggetto che lamenta la sottrazione contattare il prima possibile l'autorità centrale del proprio Paese per avviare la procedura nello Stato in cui il minore è stato condotto.
In questa fase dovranno essere forniti tutti i documenti per identificare il minore (certificati anagrafici, fotografie, eccetera), per chiarire il suo rapporto con l’adulto (ad esempio, il provvedimento giudiziario che stabilisce il regime di affidamento) e per provare l’effettiva residenza abituale del minore.
Il soggetto che lamenta la sottrazione deve anche indicare, ove ne sia a conoscenza, l’indirizzo presso cui potrebbe trovarsi il minore e il nome delle persone che potrebbero essere in qualche maniera coinvolte nella sottrazione.
L’autorità centrale esamina preliminarmente la sussistenza dei requisiti della domanda e, se la valutazione è positiva, invia l’istanza all’autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore sottratto.
- fase istruttoria all’estero
L’autorità centrale dello Stato estero attiva le ricerche per la localizzazione del bambino e ne comunica il risultato all’autorità centrale del Paese di origine, insieme al resoconto delle dichiarazioni del genitore sottrattore, agevolando ove possibile la composizione amichevole della controversia e il ritorno del minore a casa.
- fase giudiziaria
In caso di mancato accordo al rimpatrio, avrà inizio la procedura giudiziaria nello Stato di rifugio per ottenere l’ordine di ritorno.
Per la procedura giudiziaria è sempre consigliata l’assistenza di un avvocato che rappresenti il genitore affidatario innanzi alle autorità del Paese ove il minore è trattenuto, al fine di rappresentarlo in tutto e per tutto nei rapporti con l’autorità giudiziaria.
La parte interessata ha diritto ad essere ascoltata in giudizio, con l’assistenza di un interprete.
Se l’età del minore lo permette, in accordo con le norme dello Stato in cui si svolge il giudizio, nel corso del procedimento, deve essere ascoltato il minore.
Contro la decisione emessa in primo grado è possibile presentare impugnazione secondo le norme processuali proprie dello Stato in cui si svolge il giudizio.
- fase esecutiva
In molti Stati l’ordine di ritorno non è immediatamente esecutivo. Per eseguire l’ordine di ritorno è pertanto necessario attendere l’esito dell’eventuale impugnazione.
E’ raccomandato che il genitore che ha ottenuto l’ordine di ritorno partecipi alla fase esecutiva secondo quanto prescritto dal provvedimento che dispone il ritorno, ad esempio recandosi nello Stato in cui si trova il minore per prenderlo in consegna.
Viceversa, se un minore è stato illecitamente portato o trattenuto in uno Stato che non ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980, o la cui adesione non è stata accettata dall’Italia, il soggetto che lamenta la sottrazione deve attivare autonomamente, incaricando un avvocato locale, le procedure amministrative o giudiziarie previste dallo Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto. Non potrà dunque farsi ricorso alle autorità centrali.
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Sottrazione internazionale di minorenni nell'unione Europea: come possiamo aiutarti?
Lo studio Arnone&Sicomo da anni assiste genitori, italiani o stranieri, cui il figlio sia stato illegittimamente sottratto alla potestà genitoriale e condotto all’estero. Purtroppo gli episodi di sottrazione internazionale di minori sono oramai all’ordine del giorno, sicché è indispensabile affidarsi a professionisti qualificati e preparati che possano consigliare al meglio le procedure da seguire al fine di ottenere il rimpatrio del bambino.
Aiutiamo i genitori a riabbracciare i loro figli, rappresentando i loro interessi innanzi a tutti i Tribunali dei minorenni d’Italia.
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