La Security Token Offering, meglio nota con l'acronimo “STO”, rappresenta l'evoluzione concettuale delle Ico (Initial Coin Offering), riconducibile al mondo delle criptovalute.
Trattasi di un alternativo mezzo di pagamento, un modo per guadagnare online e, come se non bastasse, uno strumento di crowdfunding.
Le STOconsentono di guadagnare in base alle performances economico-finanziarie delle imprese e di risparmiare in termini di costi. In altre parole, la security token offering propone agli investitori l’acquisto di Token sotto forma di security, cioè asset o “titoli” controllati dalle autorità preposte, chiamate a certificare che si tratti strumenti finanziari negoziabili e che riportino un valore monetario. Questi ultimi possono essere rappresentati anche da titoli di debito obbligazionario o da proprietà immobiliari.
Negli ultimi anni le STO sono divenute un valido metodo per finanziare i progetti delle Start up, proprio perché consentono di rivolgersi direttamente agli investitori, evitando i costi ed i tempi lunghi riconducibili ai canali standard di finanziamento ed agli intermediari tradizionali.
Security token offering come prodotti finanziari? Ecco cosa dice la Consob?
Tramite la pubblicazione di un “Documento per la Discussione” la Consob ha deciso di avviare anche in Italia un dibattito sulla possibile regolamentazione delle “offerte iniziali di crypto-assets“.
Obiettivo principale della Consob è quello di tipizzare le cripto-attività ovvero quei token che si differenziano dagli strumenti finanziari, quale autonoma categoria, alla quale applicare una normativa di favore, meno rigida rispetto a quella prevista dal TUF per gli strumenti o i prodotti finanziari.
La Consob definisce le cripto-attività (crypto-assets) quali “registrazioni digitali rappresentative di diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali”.
Secondo Consob le “cripto-attività” (o crypto-asset) devono essere definite avendo riguardo a:
- l’impiego di tecnologie innovative, tipo blockchain, onde incorporare nei token i diritti dei soggetti che hanno investito con l’obiettivo del finanziamento del progetto imprenditoriale sottostante;
- la destinazione alla successiva negoziazione dei token (crypto-asset), la cui trasferibilità è strettamente connessa con la tecnologia impiegata, ovvero con la sua capacità di registrare e mantenere l’evidenza della titolarità dei diritti connessi con i crypto-asset in circolazione.
Quanto sopra ci consente di affermare che la Consob si propone di regolamentare soltanto le cripto attività e tipologie di token che:
- non risultino riconducibili alla fattispecie degli strumenti finanziari/prodotti d’investimento;
- presentino i tratti qualificanti dei “prodotti finanziari”.
Quindi, stando allo scenario tratteggiato in fase di consultazione da Consob, nell’ambito delle criptovalute rientrerebbero solo le offerte italiane aventi ad oggetto utility token, qualificabili come prodotto finanziario e con una chiara aspettativa di rendimento diversa da quella propria degli strumenti finanziari, negoziabili su exchange vigilati e finalizzati all’investimento in progetti imprenditoriali.
STO Security token offering e cripto-assets: l’advice dell’ESMA
Su richiesta della Commissione europea, l''ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), ha pubblicato un “Advice on Initial Coin Offerings and Crypto-asset”, finalizzato ad identificare le prospettive di regolamentazione dei cripto assets e ad illustrare le prassi adottate dalle varie autorità di vigilanza nazionali.
Più specificamente, nel progetto mirato all’analisi della coerenza ed applicabilità del quadro regolamentare dell’Unione rispetto al fenomeno delle initialcoinoffers (ICO) e più in generale dei c.d. Crypto-assets, l’ESMA ha condotto un’indagine tra le varie Autorità nazionali europee al fine di comprendere come, sulla base del recepimento della MiFID II nei vari Stati Membri, esse qualifichino i crypto-assets.
In particolare, l’Autorità europea ha sottoposto alle autorità nazionali sei tipologie di crypto-assets aventi le caratteristiche di investment-type, utility-type e strumento ibrido con le caratteristiche delle tre tipologie di crypto-asset.
L’analisi dell’ESMA ha evidenziato un dato interessante: sebbene vi sia infatti un consenso generalizzato a regolamentare tutte le tipologie di crypto-assets all’interno dell’Unione europea, vi sono vedute divergenti sull’applicabilità o meno della direttiva MiFID II ai crypto-assets non qualificati quali strumenti finanziari.
Con riferimento alla prima ipotesi, l’ESMA ritiene che, tenuto conto delle diverse modalità con cui MiFID II è stata recepita all’interno degli Stati Membri, potrebbero verificarsi delle asimmetrie normative eliminabili solo tramite l’adozione di una regolamentazione uniforme e armonizzata all’interno dell’Unione.
Con riguardo alla seconda ipotesi, l’ESMA ha rilevato che qualora i crypto-assets non venissero qualificati come strumenti finanziari ai sensi della MiFID II, questo potrebbe far sorgere dei rischi nei confronti degli investitori, i quali non potrebbero beneficiare della tutela garantita dal quadro regolamentare della MiFID II.
A fronte di tali riflessioni ESMA ha concluso l’Advice indicando due possibili soluzioni, tra loro alternative:
- optare per l’introduzione di un regime regolamentare specifico per alcuni particolari tipologie di crypto-assets non qualificabili come strumenti finanziari;
- non intervenire.
Nel preferire la prima soluzione, ESMA ritiene che gli Stati membri in particolare dovrebbero:
- garantire l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio a tutte le tipologie di crypto-assets;
- introdurre degli adeguati obblighi di comunicazione dei rischi per chi decide di investire in cripto-assets;
- introdurre ulteriori risorse di vigilanza.
Security token offering: normativa europea
Oggi sono numerosi i Paesi europei e non che regolamentano le STO.
La Svizzera e il Lichtenstein si collocano al primo posto in tema di security token offering, stando ai vantaggi che rendono la Svizzera incredibilmente conveniente per l’emissione di STO. Non sono infatti richieste licenze né prospetti per le emissioni dirette sul mercato primario, essendo l’unico requisito un semplice “civil law prospectus” che tutela da dichiarazioni false da parte dell’emittente.
A seguire si colloca la Germania dove la BaFin, la Consob tedesca, ha autorizzato per la prima volta una società tedesca a condurre una ICO (Initial Coin Offering) strutturata come STO (Securities Token Offering), dove le securities token sono delle obbligazioni.
La Repubblica di San Marino ha invece varato un Decreto Delegato per dettare le regole dell’emissione di Token su Blockchain e la loro commercializzazione. Secondo il decreto una società di qualunque paese del mondo, che segua regole di trasparenza e legalità scritte nella legge stessa, potrà emettere a San Marino dei Token riconosciuti dallo Stato e potrà venderli in tutto il mondo con una ITO, Initial Token Offering. Tutti i ricavi da operazioni fatti con i Token saranno esentasse finché i soldi rimangono sul territorio della Repubblica, mentre subiranno la fiscalità del Paese di destino quando escono.
Ed ancora, il Lussemburgo ha approvato una norma che equipara i token digitali nell’ambito della blockchain ai prodotti finanziari dematerializzati, già regolamentati. Il regolamento conferirà ai token di sicurezza lo stesso status dei titoli convenzionali.
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