Criptovalute: cosa sono?
Capire le criptovalute e cosa sono non è semplice: tecnicamente si intende una riga di codice binario scritta e depositata in un server, di natura intangibile e digitale, che è possibile convertire in moneta avente corso legale ed entrare nel ciclo economico o ad essere scambiata ricevendo in cambio prestazioni di servizio.
Trattasi di moneta virtuale, tra cui la più nota è la criptovaluta Bitcoin.
Per investire in criptovalute è consigliabile avvalersi di piattaforme di trading, presenti in rete, ove vi si può accedere:
- in qualità di minatore, ovvero contribuendo all’estrazione della moneta digitale ed offrendo la propria potenza di calcolo, dietro corrispettivo;
- adottando una strategia finanziaria.
Ma si possono scambiare criptovalute anche su apposite piattaforme denominate exchange, che il più delle volte offrono all’investitore anche il servizio di custodia del wallet, il portafoglio virtuale su cui si depositano le criptovalute.
Criptovalute cosa sono? Veri e propri prodotti finanziari
Capire appieno cosa sono le criptovalute rappresenta il primo passaggio da compiere per garantire una tutela piena ai risparmiatori/ investitori.
Da tempo, il quesito sul quale si dibatte è il seguente:
“Le criptovalute cosa sono? Si tratta di monete o di strumenti/prodotti finanziari?”
Elementi utili per rispondere a tale domanda si rinvengono in una recente sentenza del Tribunale di Verona (sentenza n. 195/2017) ed in alcune delibere della Consob.
Il citato Tribunale, nell’affrontare il caso di un utente – utilizzatore (quale consumatore – investitore) di una piattaforma italiana di trading on line, che aveva corrisposto euro in cambio di Bitcoin, ha riconosciuto la nullità del contratto sotteso al rapporto tra le parti, in quanto concluso in spregio agli obblighi legali di forma ed informativa precontrattuale di cui agli artt. 67 duodecies e ss. Del Codice del Consumo. Specificando, altresì che, anche questo tipo di contratti (sebbene conclusi on line), debbono essere considerati regolamentati dalle stesse norme che hanno ad oggetto:
- la fornitura di servizi finanziari ai consumatori italiani, nelle operazioni di cambio valuta in corso/euro contro unità di criptovalute;
- la commercializzazione a distanza di servizi/prodotti finanziari.
In tal senso, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del consumatore, che intenda acquistare moneta elettronica pagando in euro, a ricevere tutte le informazioni legali che generalmente si applicano nella conclusione dei contratti a distanza.
In via esemplificativa, l’operazione di cambio valuta va considerata «come attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori».
Trattandosi di servizi finanziari conclusi a distanza nei confronti di un consumatore, ad applicarsi è il Codice del consumo e i previsti obblighi di informativa nei confronti del cliente, oltre alla necessità che il rapporto contrattuale venga definito in forma scritta.
Più specificamente, l’operazione on line di cambio valuta va inquadrata nell’«offerta al pubblico di prodotti finanziari» ovvero a quella dei «servizi e attività di investimento in valori mobiliari», come regolamentati dal Testo Unico Finanziario (Dlgs 58/1998).
Conformemente a quanto precede, la Consob, in più delibere, ha statuito che i “pacchetti di estrazione di criptovalute” sono da qualificare come “prodotti finanziari sub specie di investimento di natura finanziaria”, lì dove implichino la compresenza di alcuni elementi quali:
- un impiego di capitale;
- un’aspettativa di rendimento di natura finanziaria;
- l’assunzione di un rischio connesso all’impiego di capitale.
Ebbene, davanti a questo tipo di prodotti finanziari, venduti in termini standardizzati e uniformi, si profila un’ipotesi di un’offerta al pubblico definita nell’art. 1, comma 1, lett. t del TUF con conseguente obbligo preventivo di pubblicazione di un prospetto informativo a tutela dell’investitore.
Inoltre “prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari”.
Criptovalute cosa sono? Ecco tutti i rischi per i consumatori
Per capire bene le criptovalute e cosa sono, bisogna essere consapevoli dei rischi connessi al loro utilizzo.
Ad oggi, infatti, Bitcoin e criptovalute mancano di una regolamentazione, che sia in grado di disciplinarne l’esistenza e gli effetti.
La Consob, in merito all’acquisto ed alla detenzione delle nuove criptovalute, ha chiarito quali sono i rischi ai quali i consumatori sono esposti, rispetto ai quali hanno convenuto anche autorità europee quali l’ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati), EBA (Autorità Bancaria Europea) ed EIOPA (Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali).
Tali Enti, nel ribadire la natura di rappresentazione digitale di valore, l’assenza di tutela da parte di banche centrali o di autorità pubbliche, la negazione dello status legale di valuta/moneta, nonché il venir meno di una regolamentazione europea, hanno riconosciuto l’inidoneità delle stesse ad offrire tutela ai consumatori.
Chi acquista criptovalute o prodotti finanziari incorre automaticamente in rischi legati ai seguenti fattori:
- volatilità, in particolar modo nel prezzo, delle criptovalute e rischio di bolla speculativa;
- assenza di tutela;
- nessuna opzione di uscita, ovvero impossibilità di negoziare o scambiare le criptovalute con valute convenzionali;
- mancanza di trasparenza dei prezzi;
- interruzioni dell’operatività, le quali precludono l’acquisto o la vendita delle criptovalute, comportando consequenzialmente perdite per i consumatori;
- informazioni incomplete e poco chiare ai consumatori;
- inadeguatezza in molti impieghi, quali investimenti e piani pensionistici.
La tutela dell’investitore è più complicata, data la frequente difficoltà ad individuare il soggetto intermediario nonché il territorio e la giurisdizione di riferimento, dove poter adire – in caso, un tribunale – a tutela dei propri interessi ove lesi.
Nel caso in cui l’intermediario sia un soggetto straniero, l’applicabilità della legge italiana non è automatica, bensì andrà accertata caso per caso.
Come emerge ad esempio da alcune delibere Consob, i siti redatti in lingua italiana rappresentano elementi “inequivocabili” circa il fatto che l’offerta di investimenti sia rivolta al pubblico residente in Italia con la conseguenza che al ricorrere di certe condizioni anche i soggetti stranieri sono assoggettabili alla legge italiana.
Deducibile, dunque, che chi acquista valuta virtuale deve esser consapevole dei rischi che corre, maggiormente quello di perdere gran parte, se non tutto, il denaro investito.
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