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Annullamento matrimonio civile: cosa fare?

Annullamento matrimonio civile: disciplina e motivi di annullamento  

Se con la separazione ed il divorzio gli effetti del matrimonio cessano, con l’azione di annullamento del matrimonio civile il vincolo matrimoniale viene totalmente meno, come se non fosse mai esistito.

Nello specifico, il matrimonio civile può essere annullato, su istanza di parte, allorquando lo stesso sia stato celebrato in mancanza delle condizioni richieste ex lege o in presenza di limiti o vizi antecedenti o concomitanti alla celebrazione.

E’ bene non confondere l’istituto ad esame con il divorzio, in quanto, se nel primo il matrimonio si considera ab origine invalido, con il divorzio viene sciolto il vincolo nato da un matrimonio considerato comunque valido.

A seconda del vizio, può essere richiesta la nullità o l’annullamento.

I vizi che comportano l’annullamento sono inquadrabili, sommariamente, nei seguenti casi:

- la formazione ed il contenuto dell’atto di matrimonio;

- la mancanza delle condizioni generali per contrarlo (età, interdizione, incapacità, bigamia, vincoli di parentela);

- il mancato rispetto delle regole relative alla celebrazione.

Particolare rilievo hanno i vizi del consenso (violenza, errore, simulazione) per effetto dei quali la volontà di uno dei coniugi non si manifesta in modo libero e autonomo al momento dello scambio delle promesse.

Annullamento del matrimonio civile: procedura ed effetti 

I soggetti legittimati a richiedere l’annullamento del matrimonio civile sono:

- nel caso di nullità del matrimonio, il PM o chiunque ne abbia interesse;

- nel caso di annullamento, entrambi i coniugi o chi tra loro è interessato dalla causa di invalidità.

In particolare, ai fini dell'annullamento, possono impugnare anche gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che hanno un interesse attuale e legittimo, se il matrimonio è stato contratto in violazione:

- della libertà di stato;

- dei vincoli di parentela, affinità, adozione;

in caso di delitto commesso, anche in forma tentata, in danno del coniuge dell'altro;

L’azione di annullamento si prescrive in 10 anni ed è soggetta a sanatoria, rispetto a quella di nullità che invece è imprescrittibile e non prevede sanatoria.

L’azione di annullamento si incardina con giudizio ordinario, con atto di citazione da notificarsi alla controparte, se a promuoverla è solo uno dei due coniugi. Il coniuge che notifica l’atto potrà al contempo richiedere la separazione temporanea dall’altro coniuge nei casi in cui la convivenza sia impossibile per gravi motivi. Di converso, se entrambi i coniugi sono d’accordo, si procede con un’azione congiunta.

La sentenza di annullamento del matrimonio civile comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualità di coniuge e venir meno tutti i diritti e gli obblighi di natura personale legati al matrimonio, anche con riferimento all’assegno di mantenimento;

- cessazione della comunione legale;

- venire meno del vincolo di affinità tra l’ex coniuge e i parenti dell’altro.

Importante ai fini della valutazione degli effetti dell’annullamento è la verifica sul requisito della buona fede dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio.

- se entrambi i coniugi erano in buona fede al momento della celebrazione o il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, il giudice può disporre un assegno di mantenimento a favore del coniuge che non abbia mezzi di sussistenza, per un periodo massimo di tre anni. In questo caso il matrimonio viene considerato valido fino alla pronuncia del provvedimento di annullamento che, pertanto, non ha efficacia retroattiva;

- se solo un coniuge era in buona fede al momento della celebrazione o solo per lui il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, egli, per ottenere l’annullamento del matrimonio, deve provare la malafede dell’altro coniuge;

- se entrambi i coniugi erano in mala fede, gli effetti del matrimonio valido si producono solo rispetto ai figli salvo che nullità sia dovuta a incesto.

Annullamento matrimonio civile non consumato: cosa fare? 

Nel caso in cui il matrimonio non sia stato consumato, è possibile accedere direttamente al divorzio senza passare per la separazione (si parla di divorzio per mancata consumazione).

La prova dell’assenza di rapporti sessuali è a carico di chi esperisce la domanda.

E’ possibile che il Giudice riconosca ad uno dei due coniugi l’onere di corrispondere il mantenimento all’altro, in presenza delle condizioni previste per tutti gli altri casi di rottura del legame coniugale.

Annullamento matrimonio civile per violenza psicologica 

L’annullamento del matrimonio civile può essere richiesto anche nel caso di violenza psicologica, ovvero morale, quale coercizione non fisica bensì mentale, atta a condizionare il consenso dell’altro nell’unirsi in matrimonio.

Deve trattarsi di un pericolo grave ed effettivo, a tal punto da far temere un male ingiusto. La violenza può essere espressa in qualsiasi forma, sia esplicita che implicita, ed anche con comportamenti intimidatori. Oggetto della violenza possono essere, oltre alla persona stessa, anche i prossimi congiunti o i propri beni.

L’annullamento in questi casi non può essere richiesto se i coniugi hanno coabitato per 1 anno dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato la paura di eccezionale gravità oppure dalla scoperta dell’errore.

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