Procedura per il divorzio: la negoziazione assistita
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 162/2014, la procedura per il divorzio breve e non, risulta decisamente più semplice e rapida.
Invero, il decreto menzionato ha introdotto la cosiddetta “negoziazione assistita”, da parte di avvocati, nei procedimenti di separazione/divorzio, quale alternativa al ricorso giudiziale.
Non a caso, la procedura di negoziazione assistita è nata per semplificare la procedura di separazione consensuale, la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. [link a: https://www.arnonesicomo.it/news/131/divorzio-in-italia]
L’iter vede dapprima la sottoscrizione di una convenzione (accordo tra le parti) o la trasmissione di un invito alla negoziazione, facoltativo, riportante l’oggetto della vertenza ed il termine per la risposta, con l’avvertimento che il mancato rispetto varrà quale rifiuto.
La convenzione deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità, e riportare il termine, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 3 mesi, entro il quale deve concludersi l’accordo, nonché essere firmato congiuntamente dai coniugi e riportare l’autentica delle firme dei coniugi da parte degli avvocati.
Avvenuta la convenzione, si passa alla stesura dell’accordo, avente ad oggetto le condizioni patrimoniali e non della separazione/divorzio.
A seconda della presenza o meno di figli (minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti), tale accordo sarà così formalizzato:
- in assenza di figli, dovrà essere inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il matrimonio il quale, accertati i requisiti richiesti, rilascerà il nullaosta, dando comunicazione alle parti circa la trasmissione all’ufficiale di stato civile competente per la trascrizione dell’accordo stesso a margine dell’atto di matrimonio;
- in presenza di figli, il Procuratore della Repubblica, riconosciuta l’affinità dello stesso agli interessi della prole, autorizzerà l’inoltro all’ufficiale di stato civile. Diversamente, potrà rimandarlo al Presidente del Tribunale per la fissazione di un’udienza di comparizione delle parti.
L’autorizzazione o il nullaosta da parte del Procuratore della Repubblica conferisce agli accordi la stessa efficacia dei provvedimenti giudiziali.
L’accordo di negoziazione assistita, altresì, può prevedere trasferimenti immobiliari o disposizione di diritti patrimoniali, i quali però per essere trascritti sui registri pubblici avranno bisogno della di un Notaio.
Procedura per il divorzio: il divorzio in comune
Nella procedura per il divorzio, conformemente a quanto dettato nel D.L. 162/2014, oggi è possibile separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione/divorzio anche presso gli uffici comunali, a condizione che non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti.
La modalità ad esame verte su di un accordo tra i coniugi, il quale non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, né la determinazione di un obbligo alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
La richiesta può essere inoltrata al Comune di residenza di uno dei coniugi, dove è stato celebrato il matrimonio o dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.
Al lume di una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano (decreto del 19.01.2016), si è in merito statuito che la separazione/divorzio per procura è ammesso anche nei casi di separazione/divorzio in Comune, ovvero quando avviene dinanzi all’Ufficiale dello stato civile.
Procedura per il divorzio: il supporto dello studio Arnone&Sicomo
Lo studio legale Arnone&Sicomo ha un dipartimento specializzato in diritto di famiglia e nella procedura per il divorzio. Gli avvocati del dipartimento seguono con scrupolosa attenzione i casi di divorzio/separazione tra cittadini stranieri ed italiani, quando costoro abbiano contratto matrimonio in Italia.
Attraverso una speciale procura ad agire, i nostri avvocati possono compiere qualsiasi atto inerente al divorzio senza che l’interessato sia presente fisicamente in Tribunale o in Comune. Inoltre, siamo in grado di offrire assistenza legale in diverse lingue come inglese, cinese, russo, spagnolo e francese.
Per avere più informazioni, contattaci cliccando qui.
