Danni barche ormeggiate al porto: chi è responsabile?
Per individuare chi sia il responsabile dei danni subiti dalle barche in porto, bisogna partire dal contratto di ormeggio.
Contratto atipico non inserito nel codice della navigazione, né tantomeno nel codice civile; il contratto di ormeggio trova il suo fondamento nell’art. 1322 c.c., 2° comma, e nei successivi interventi normativi settoriali, quali la Legge n. 172 del 2003 ed il D.lgs. 171 del 2005.
Nello specifico, mediante il contratto di ormeggio il proprietario di un’imbarcazione chiede al concessionario portuale il riconoscimento di uno spazio acqueo delimitato, per un periodo di tempo prestabilito. In altre parole, un posto barca dove poter ormeggiare il natante, dietro corrispettivo di denaro.
Frequentemente, alla prestazione che precede, vengono associate prestazioni accessorie e contratti paralleli, come la somministrazione e fornitura di acqua ed energia elettrica o obbligazioni di custodia, con annessi oneri economici da corrispondere, stabiliti alle volte in via forfettaria pari al 20% sul totale concordato per l’affitto del posto barca.
La forma richiesta per la conclusione del contratto non è necessariamente scritta. Trattandosi di un contratto atipico, infatti, è valido anche se non redatto per iscritto o si perfeziona anche nel caso in cui una delle parti contrattuali, pur essendovi la forma scritta, non lo ha firmato. In tale ultimo caso il contratto si perfeziona attraverso un “comportamento concludente” posto in essere da una delle parti contrattuali, tale da far presupporre che ne abbia accettato il contenuto (come ad esempio può essere il pagamento del canone mensile di ormeggio).
E' quindi il gestore responsabile dei danni alle barche ormeggiate al porto?
Chi deve custodire al meglio un'imbarcazione ormeggiata per evitare danni?
Tematica dibattuta in materia di contratto di ormeggio è proprio quella concernente la custodia dell’imbarcazione da parte della struttura portuale.
Sul punto, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che con ordinanza ha statuito che il contratto di ormeggio, a meno che non preveda una clausola specifica, non prevede anche la custodia (ordinanza n. 27294/2022).
Detto ciò, vien da sé il quesito relativo alla possibilità di imputare danni alla società portuale.
La risposta è affermativa, ma da valutarsi in relazione al contratto che si è sottoscritto.
Solitamente sono due le tipologie di contratto che si possono stipulare, ovvero:
- Un contratto di ormeggio - locazione, associabile ad un comune contratto di locazione ove la custodia è di per sé esclusa. In tale ipotesi oggetto del contratto è la mera messa a disposizione dello spazio acqueo;
- Contratto di ormeggio - deposito, che riporta la cosiddetta “clausola di custodia”, mediante la quale il concessionario del porto è tenuto alla custodia e vigilanza dell’imbarcazione, con l’obbligo di restituire le cose nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate.
Da un punto di vista probatorio, se il diportista deve provare l’oggetto ed il contenuto del contratto di ormeggio, il gestore del club nautico deve dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione correttamente o, quantomeno, di esserne stato impossibilitato per cause a lui non ascrivibili.
Danni alle barche ormeggiate al porto: come tutelarsi?
Il contratto di ormeggio può essere associato sia ad un ordinario contratto di locazione, quando il suo oggetto è limitato esclusivamente alla fruizione dello spazio acqueo, con presupposti di responsabilità del gestore del porto in presenza di danni all’imbarcazione o di spazio non idoneo a garantire la sicurezza, o, diversamente, ad un contratto di deposito con l’obbligo di custodia.
Quando l’oggetto del contratto è la messa a disposizione dello spazio acqueo, si configura una ipotesi di ormeggio più simile alla locazione, con contestuale applicazione della normativa che si riferisce a detto istituto; viceversa, quando l’oggetto del contratto acclude anche l’obbligo di custodia e vigilanza, gravante sul concessionario del porto turistico, si rinviene un’ipotesi di ormeggio con le caratteristiche del contratto di deposito e l’applicazione degli articoli 1766 e seguenti del codice civile.
Se il contratto di ormeggio viene associato alla locazione, è pacifica l’obbligatorietà della forma scritta, pena la sua nullità se privo di firma.
Danni alle barche ormeggiate al porto per mal tempo: chi ne risponde?
Conformemente a quanto finora esposto, grava sull’armatore l’obbligo di provvedere alla manutenzione costante della barca, con la conseguenza che risponderà dei danni arrecati dal mal tempo alla propria imbarcazione, che siano riconducibili a suo inadempimento o mancata cautela nell'esecuzione dell’ormeggio.
Hai avuto un danno alla tua barca?
Lo studio legale Arnone&Sicomo ha al suo interno un dipartimento di diritto marittimo ed assicurativo. Assistiamo i nostri clienti, proprietari di imbarcazioni, che desiderino attraccare la loro barca in uno dei tanti porti italiani.
Prestiamo assistenza nella fase contrattuale, cercando di definire al meglio le condizioni di ormeggio delle imbarcazioni, soprattutto extra UE. Seguiamo, laddove richiesto, anche le pratiche doganali, al fine di evitare problemi gravi connessi al superamento del termine di appuramento.
Gli avvocati specializzati in diritto delle assicurazioni hanno maturato una forte esperienza nel campo degli incidenti marittimi e portuali.
Il nostro studio legale ha uffici nelle principali città italiane e marinare. Cerchi un avvocato specializzati in sinistri marittimi o in diritto della navigazione? Contattaci.