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Risarcimento danni sinistro natante: come averlo?

Non è affatto notizia nuova che la città sull’acqua più romantica del mondo, Venezia, faccia da scenario all’ennesimo sinistro tra imbarcazioni e che quindi si parli sempre più spesso di ''risarcimento danni per sinistro natante''.

Navi da crociera, battelli e da ultimo un motoscafo che, nell’intento di raggiungere il record tempistico nella tratta Montecarlo Venezia, ha finito la propria corsa contro la diga, con la conseguente morte delle tre persone a bordo.

Incidenti nautici che interessano sempre di più la Laguna, a tal punto da animare delle vere e proprie polemiche che vedono come protagoniste le grandi navi da crociera, opinabili dal punto di vista ambientale e di sicurezza.

Dibattiti, quest’ultimi, che vertono sulla loro pericolosità non solo perché inquinanti, bensì per l’incolumità delle altre imbarcazioni e dei monumenti siti nella Serenissima, stante l’attracco sempre più prossimo alle coste.

Risarcimento danni sinistro natante: è obbligatoria l'assicurazione? 

Parlando del risarcimento danno conseguente ai sinistri tra natanti, la normativa sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile trova applicazione anche nei confronti delle navi che non vengono usate per scopi commerciali, imbarcazioni e natanti da diporto a motore, in virtù della qualifica della navigazione in mare come attività pericolosa. In altre parole, potenzialmente idonee a provocare danni a cose o persone.

Il soggetto danneggiato (che può essere un’altra imbarcazione oppure anche un bagnante o un sub) ha il diritto di ottenere un risarcimento per tutti i danni patiti alle cose e alla persona.

L’obbligo della copertura assicurativa interessa, altresì, i motori fuoribordo, amovibili e di qualsiasi potenza, che possono essere collocati su natanti differenti.

Tutte le unità da diporto, tender compresi, con la sola esclusione delle barche a remi e delle barche a vela senza motore ausiliario, debbono essere coperte da una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.) per i danni provocati a terzi con un massimale minimo di garanzia di almeno 2 milioni 500 mila euro.

Diversamente, non è obbligatoria l’assicurazione per le barche a remi e per quelle a vela prive di motore ausiliario.

Chiarito quanto precede, è opportuno fare un passo indietro e precisare che per unità da diporto si debbono intendere tre categorie di mezzi di trasporto marittimo, ovvero:

- Natanti;

- Imbarcazioni;

- Navi

che vengano tutti utilizzati a scopo sportivo e ricreativo e la cui navigazione è effettuata in acque marittime o interne.

Certificato di assicurazione e relativo contrassegno costituiscono parte integrante della documentazione nautica da detenere a bordo e da esibire su richiesta agli organi preposti alla vigilanza in mare.

Ma cos’è che differenzia le tre categorie?

In base alla normativa italiana, i natanti rappresentano i mezzi di trasporto più piccoli, la cui lunghezza massima è di 10 metri e possono essere equipaggiati a remi, vela, motore marittimo o con altro sistema di propulsione.

Le imbarcazioni, invece, hanno una misura compresa tra 10 e 24 metri e possono avere diversi sistemi di propulsione.

Le navi, da ultimo, sono rappresentate da unità da diporto superiori a 24 metri.

Risarcimento danni sinistro natante: codice della navigazione e prescrizione 

Conformemente a quanto disposto dal codice della navigazione, in caso di incidente nautico causato da barche, natanti, yacht, ecc., il soggetto danneggiato vanta il diritto di ottenere un risarcimento per tutti i danni patiti alle cose e alle persone a bordo (appunto il risarcimento danni per sinistro natante di cui parliamo).

Nel dettaglio, giova evidenziare quanto disposto nel Libro Terzo, Titolo III del Codice della Navigazione, rubricato “Della responsabilità per urto di navi”, così come segue:

- art. 482 cod. nav., se l’urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ed è impossibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti;

- art. 483 cod. nav., se l’urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa;

- art. 484 cod. nav., se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell’entità delle relative conseguenze. Tuttavia, se non risultasse possibile determinare la proporzione, il risarcimento è dovuto in parti uguali. Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.

In merito alla prescrizione, preme rilevare che il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive in due anni, a partire dal giorno in cui il danno si è prodotto, eccetto i casi in cui dal fatto dannoso derivi un reato.

Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell’articolo 484, abbia versato l’intero risarcimento si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento (art. 487 c. nav.).

Risarcimento danni sinistro natante: come va calcolato il risarcimento? 

Per la quantificazione del risarcimento dei danni fisici di lieve entità da incidente nautico bisogna far riferimento alle tabelle utilizzate per il calcolo delle micropermanenti da sinistro stradale.

Stesso discorso per il calcolo del danno biologico da macropermanenti, con il quale attraverso le tabelle del Tribunale di Milano sarà possibile determinare l’entità del risarcimento del danno non patrimoniale.

Oltre al risarcimento per i danni fisici subiti, il danneggiato ha diritto ad ottenere un risarcimento anche per tutti i danni patrimoniali sofferti per le perdite economiche dirette (cure mediche, farmaci, terapie, riabilitazione, ecc.) e per i mancati guadagni (ad esempio la perdita di giornate di lavoro) provocati dal sinistro.

Anche i familiari della vittima hanno diritto ad un risarcimento per le sofferenze psico-fisiche ed i danni patrimoniali patiti a causa ad esempio della morte del proprio congiunto.

Risarcimento danni sinistro natante: cosa fare per avere il risarcimento? 

In caso di incidente nautico l’assicurato (per avere il risarcimento danni per il sinistro tra natanti), ex art.1913 cod. civ., è tenuto ad avvisare la propria compagnia assicurativa, con raccomandata, posta certificata o di persona, entro tre giorni dal sinistro, sia in caso di torto, che di ragione, ed anche nel caso in cui non si fossero subiti danni.

L’inottemperanza all’obbligo di denuncia comporta il venir meno del diritto al risarcimento in favore dell’assicurato, allorquando l’inadempimento è doloso. Diversamente, nel caso di omissione colposa, il danneggiato potrà vedersi diminuito l’indennizzo.

Se il sinistro è riconducibile a fatto e responsabilità altrui, è opportuno trasmettere la denuncia anche alla compagnia d’assicurazione della controparte.

Ai fini del risarcimento dei danni conseguiti è necessario fornire, raccogliere ed inoltrare tutta la documentazione atta a provare quanto addotto.

Risarcimento danni sinistro natante: come possiamo aiutarti? 

Lo studio Arnone&Sicomo ha al suo interno un dipartimento di diritto marittimo e della navigazione in grado di assistere tutte le persone coinvolte in un incidente marittimo, che abbiano subito danni fisici o materiali.

Gli avvocati esperti in materia collaborano periodicamente con i colleghi dei dipartimenti di diritto penale al fine di valutare se un incidente nautico determini o meno responsabilità penali in capo all’autore del fatto che ha causato il danno.

Lo studio Arnone&Sicomo nella propria sede di Venezia riceve periodicamente clienti stranieri e non che siano rimasti coinvolti in sinistri nautici durante il loro soggiorno a Venezia e insieme a loro gli avvocati esaminano scrupolosamente il caso di modo che il cliente sia consapevole delle fasi del procedimento risarcitorio o penale che lo attende.

Per maggiori informazioni, contattaci.

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