Cos'è la Condizione di Reciprocità in Italia?
La condizione di reciprocità consiste nel riconoscimento agli stranieri della possibilità di godere degli stessi diritti, riconosciuti al cittadino italiano a condizione di reciprocità. Ovvero a condizione che il cittadino italiano goda, nello Stato da cui proviene il cittadino straniero, dei medesimi diritti. Vi deve essere cioè corrispondenza tra gli Stati nel riconoscimento di una parificazione e dunque di eguaglianza nel godimento dei diritti riconosciuti ai cittadini e agli stranieri.
Rimangono esclusi dalla verifica della condizione di reciprocità i diritti fondamentali, indicati dalla nostra Costituzione, in quanto diritti garantiti in qualunque caso, anche agli stranieri.
La condizione di reciprocità può distinguersi in tre differenti metodi:
- Legislativa, consiste nella verifica dell’esistenza nello Stato estero di una norma o legge analoga a quella italiana, ai fini dell’esercizio di un diritto;
- Diplomatica, diretta a parificare il trattamento dei cittadini appartenenti a Stati diversi quando esistono specifici accordi intergovernativi tra gli Stati;
- Sostanziale, ovvero fondata più sulla prassi e non sulle fonti normative, che si concreta nel riconoscimento al cittadino italiano dei diritti che si presumono vengano garantiti allo straniero, se quest’ultimo volesse esercitarli in Italia.
Condizione di Reciprocità per Comprare un Immobile in Italia
Nella nostra epoca, caratterizzata dalla globalizzazione, non è raro che aziende estere o privati desiderino comprare un immobile in Italia.
I cittadini stranieri extra UE possono compiere atti giuridici validi in Italia (come l’acquisto di un immobile), previa verifica della legge applicabile ed accertata la condizione di reciprocità. Ovvero previo accertamento che un italiano possa nel Paese di origine dello straniero esercitare il medesimo diritto.
Nel caso di esito negativo, lo straniero verrà considerato privo della capacità negoziale e l’atto, eventualmente compiuto, sarà da considerarsi viziato e dunque nullo.
Ma quand’è che non è necessario verificare le condizioni di reciprocità?
Non è richiesto l’accertamento della condizione di reciprocità e sono parificati ai cittadini italiani:
- i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell’UE nonché i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- i cittadini extracomunitari che si trovano in Italia con carta di soggiorno o permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;
- gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;
- i rifugiati residenti in Italia da almeno 3 anni.
Trasferimento della Proprietà di un Immobile in Italia ad una Persona Straniera
La compravendita internazionale di immobili attrae verso di sé tutta una serie di problematiche che derivano dal coinvolgimento di sistemi giuridici diversi.
Nel caso di partecipazione di uno straniero ad un atto di compravendita, il problema più ricorrente è la mancata conoscenza della lingua italiana, che impedisce al partecipante di comprendere appieno il contenuto dell’atto che dovrà firmare.
In questo caso, la legislazione italiana impone che il contratto vada stipulato in ambedue le lingue, italiana e straniera, e letto tramite l'interprete.
Per ovviare all’obbligo di traduzione dell’atto ed alla necessaria presenza di un interprete, il venditore o acquirente straniero potranno rilasciare una procura speciale ad un soggetto italiano che parteciperà all’atto di compravendita al suo posto.
Il notaio nominato per la stipula dell’atto, in presenza di un soggetto extra comunitario, deve verificare il soddisfacimento della condizione di reciprocità ed il possesso del permesso di soggiorno valido.
Quali sono i Paesi non UE che non hanno la Condizione di Reciprocità con l'Italia per gli acquisti immobiliari?
In accordo con quanto stabilito dall’articolo 16 delle disposizioni preliminari al Codice Civile Italiano, i cittadini dei Paesi non UE possono acquistare immobili in Italia a condizione di reciprocità.
Dunque, solo se nel loro Paese un italiano ha lo stesso diritto di comprare un immobile.
Non esiste una lista ufficiale aggiornata dei Paesi non UE con cui l’Italia ha accordi di reciprocità. Di volta in volta deve essere accertata, considerando anche eventuali trattati bilaterali o accordi internazionali specifici.
I cittadini dei Paesi non UE che desiderano acquistare immobili in Italia devono dimostrare che il loro Paese consente agli italiani di fare altrettanto.
Sommariamente, i Paesi che non hanno, totalmente o parzialmente, condizione di reciprocità con l’Italia sono:
- Cina;
- India;
- Iran;
- Pakistan;
- Paesi Arabi (alcuni).
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Ci avvaliamo della collaborazione di validi tecnici che si occupano di verificare eventuali irregolarità sugli immobili. La consulenza tecnica è indispensabile quando vi sia il dubbio che sull’immobile che si vuole comprare siano stati commessi abusi edilizi.
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