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Temporanea ammissione di yachts extra UE in Paesi UE

COS’E’ LA TEMPORANEA AMMISSIONE DI UNO YACHT? h2

Il regime di ammissione temporanea è riconosciuto a tutte le barche battenti bandiera di uno Stato extra UE che hanno libertà di movimento all’interno del territorio doganale dell’Unione, in esenzione totale dai diritti doganali (dazi e iva) entro le acquee territoriali comunitarie per un termine massimo di 18 mesi (termine di appuramento), oltre il quale dovranno essere importate.

Li yacht extra UE in ammissione temporanea devono essere riesportati senza alcuna modifica, fatto salvo il deprezzamento dovuto all’uso che ne è stato fatto.

COME FUNZIONA LA TEMPORANEA AMMISSIONE DI UNO YACHT? h2

Il semplice passaggio della frontiera di uno yacht extra UE comporta il vincolo al regime in questione. Pertanto, l’ingresso nell’ambito delle acque territoriali dello Stato membro dell’UE ricomprese nelle dodici miglia dalla costa è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene a tale regime.

L’agenzia delle Dogane italiana ha chiarito che il vincolo a tale regime è ammesso a prescindere dalla circostanza che il mezzo di trasporto sia funzionante o necessiti di manutenzione o riparazione e, quindi, anche se l’unità da diporto viene trasferita via terra da un confine nazionale ad un altro luogo nel territorio unionale, utilizzando un altro mezzo di trasporto.

E’ data comunque facoltà al titolare dello yacht extra UE di non usufruire della semplificazione operativa sopra citata, utilizzando la dichiarazione verbaledi temporanea importazione da presentarsi presso l’ufficio doganale del primo porto di arrivo.

In alternativa alla dichiarazione verbale potrà compilarsi il costituto d’arrivo che ha una validità di 12 mesi, con possibilità di rinnovo.

L’ammissione temporanea è concessa, purché sussistano le seguenti condizioni:

• che si tratti di unità immatricolate fuori dal territorio doganale dell’Unione;

• che l’immatricolazione sia a nome di persona (fisica o giuridica) stabilita fuori di tale territorio, ovvero, in caso di non immatricolazione delle unità, qualora esse appartengano a una persona stabilita fuori dal territorio doganale dell’Unione;

• che le unità siano utilizzate da persone residenti fuori dal territorio doganale della Unione, fatti salvi determinati casi di esclusione.

All’atto del passaggio in dogana deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi alla merce in temporanea importazione.

TEMPORANEA AMMISSIONE E POSIZIONE DOGANALE DELLE MERCI H2

Nell’ambito della Comunità europea vige il principio della libera circolazione delle merci e dunque tutte le unità da diporto battenti bandiera di un Paese UE possono navigare liberamente in acquee territoriali europee, considerandosi merce unionale per il sol fatto di battere bandiera di uno Stato dell’Unione e di navigare all’interno dell’UE.

Nel dettaglio.

La posizione doganale della merce condiziona ciò che il detentore può fare o non può fare all’interno del territorio doganale, secondo il principio generale posto nell’art. 134 del codice doganale dell’Unione, in base al quale le merci sono soggette a vigilanza doganale “per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l’autorizzazione delle autorità doganali”.

In virtù del principio di presunzione del carattere unionale delle merci (art. 153 CDU), tutte le merci presenti nel territorio doganale dell'Unione sono considerate avere la posizione doganale di merci unionali, tranne quando sia stabilito che non sono merci unionali.

Il principio di libera circolazione vale anche per gli yacht extra UE ma, quest’ultime durante il periodo in cui si trovano in ammissione temporanea, non possono essere vendute, noleggiate, affittate, cedute o smaltite senza avvisare le autorità doganali.

Diverso dal regime di ammissione temporanea è il regime di perfezionamento attivo.

Nel settore della nautica, capita spesso che l’imbarcazione privata venga vincolata al regime di ammissione temporanea dal titolare della stessa mentre il regime di perfezionamento attivo, in caso di attività di riparazione e lavorazione, viene richiesto dal cantiere. Terminati i lavori sulla imbarcazione extra UE, il regime di perfezionamento attivo viene appurato e la successiva fase di ammissione temporanea è di nuovo in capo al titolare dell’imbarcazione.

Anche uno yacht extra UE vincolato al regime di ammissione temporanea può essere sottoposto a riparazione e ad operazioni di manutenzione ordinarie finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l’utilizzo previsto.

Spesso, per capire meglio la temporanea ammissione e la posizione doganale, ci chiedono:

- POSSO COSTITUIRE UNA SOCIETA’ EXTRA UE E REGISTRARE LA MIA BARCA SOTTO BANDIERA NON UE PER NON PAGARE L’IVA?

La risposta è no.

La normativa doganale italiana e comunitaria prevede, per i cittadini e le società con residenza nell’UE, l’obbligo di nazionalizzare i beni mobili provenienti da Paesi extra europei con il pagamento dell’Iva e dei diritti di confine, nonché di richiedere l’agevolazione nel caso ammissione temporanea. Ciò, per non incorrere nel reato di contrabbando doganale che si concretizza con il superamento del termine massimo di appuramento, senza che l’unità extra UE non sia stata importata in UE.

- POSSO METTERE LA BANDIERA EXTRA UE SU UNA BARCA CHE NON HA MAI LASCIATO L’EUROPA E NON PAGARE L’IVA?

La risposta è si.

Con una recentissima sentenza, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ravenna (sentenza 15 luglio 2024 n. 264) ha stabilito che la semplice apposizione della bandiera extra UE su una imbarcazione che non ha mai lasciato l’Europa e che batteva bandiera di un Paese UE, non fa perdere alla imbarcazione lo status di merce unionale. Lo yacht extra UE rimarrà merce unionale anche con l’apposizione della bandiera extra UE e pertanto non dovrà scontare l’iva alla importazione.

Al contrario, se lo yacht era stato esportato in Paese extra UE o comunque portato fuori dalle acquee europee (otre 12 miglia dalla costa) e voglia farei rientro in territorio europeo con bandiera extra UE dovrà pagare l’iva.

TEMPORANEA AMMISSIONE DI YACHTS IN PAESI UE: Come possiamo aiutarti?

Lo Studio legale Arnone&Sicomo ha al suo interno un dipartimento di diritto marittimo e doganale. I nostri avvocati gestiscono quotidianamente casi di sequestro di imbarcazioni battenti bandiera extra UE, generalmente per violazione della normativa doganale.

Lavoriamo a fianco del team di diritto penale, cercando di contenere al massimo i danni causati dal dover affrontare un procedimento penale per il reato di contrabbando doganale.

La normativa doganale è davvero molto complessa e affidarsi ad operatori del diritto, specializzati in materia, può davvero fare la differenza oltre che essere consigliato.

Hai subito il sequestro della tua imbarcazione o vuoi consigli sulla procedura da seguire per regolarizzarti in territorio UE? Contattaci.

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