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Bonus 110: risarcimento per lavori fatti male

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che si caratterizza per l’opportunità di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute, a far data dal 1° luglio 2020, per la realizzazione di determinati interventi diretti all’efficienza energetica, al consolidamento statico ed alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni già in vigore, previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio, incluso anche quelli antisismici.

Chi paga in caso di perdita del bonus 110? 

Nell’ipotesi in cui il committente si ritrovi a perdere il Superbonus 110 per ritardi riconducibili all’impresa edile, costui potrà invocare il risarcimento dei danni, i quali vengono calcolati in base alla differenza sull’aliquota più bassa cui il committente può avere accesso.

Risarcimento danni da bonus 110: lavori mai eseguiti o fatti male 

La responsabilità in casi di lavori edilizi mai eseguiti o realizzati in maniera difforme a quanto concordato, rappresenta uno degli aspetti più problematici per quanto riguarda le detrazioni fiscali.

Il D.L. 34/2020, art. 121 commi 5 e 6, attribuisce al committente, quale beneficiario della detrazione, l’obbligo di restituire l’importo, pari al credito d’imposta indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni, nel caso di accertamento della mancata presenza di anche uno soltanto tra i requisiti richiesti per poter fruire della agevolazione fiscale.

A fronte della stipula di un contratto di appalto, infatti, se i lavori non vengono nemmeno iniziati per fatto imputabile all’appaltatore, quest’ultimo è chiamato a risarcire i danni patiti dal committente nella misura pari al risparmio fiscale che avrebbe potuto ottenere in caso di diligente adempimento.

In altri termini, la differenza di risparmio fiscale tra l’aliquota di bonus che si sarebbe potuta applicare in caso di tempestiva realizzazione dei lavori (110%) e la diversa e inferiore aliquota concretamente usufruibile concorre a determinare l’ammontare del risarcimento.

Quanto sopra non impedisce al committente di rivalersi sull’impresa inadempiente.

Cosa succede se i lavori del superbonus non vengono finiti? 

Nel caso di lavori non portati a termine dall’impresa in un cantiere Superbonus, la stessa è tenuta a restituire le somme percepite per la commessa ma non necessariamente a risarcire il committente della mancata agevolazione. Ciò a condizione che si dimostri il nesso causale tra l’inadempimento dell’impresa e l’impossibilità di affidare ad un’altra i lavori agevolabili con Superbonus.

La giurisprudenza in materia, però, è molto variegata.

Invero, la recente sentenza del Tribunale di Padova, numero 2266/2023, ha statuito che conformemente a quanto già disposto dal Tribunale di Frosinone, il privato committente ha diritto ad un rimborso allorquando, a causa di ritardi dell’impresa edile, perde a tutti gli effetti l’accesso all’incentivo fiscale.

Lo Studio Legale Arnone&Sicomo ha al suo interno un team di avvocati che si occupano esclusivamente di gestire le pratiche risarcitorie connesse ad inadempimenti contrattuali da parte delle imprese, derivanti dal Superbonus 110.

Veniamo spesso contattati da persone preoccupate per i contratti sottoscritti con le imprese edili, per lavori mai iniziati o non ultimati.

Ogni caso viene preliminarmente studiato dai nostri professionisti, al fine di individuare le specifiche responsabilità professionali attribuibili, tra tecnici ed impresa edile.

Hai avuto problemi con il Superbonus 110? Sei un’impresa che non ha recuperato i soldi del Superbonus, nonostante i lavori ultimati? Contattaci.

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