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Sinistro nautico

Cosa si intende per sinistro nautico?

Per sinistro nautico si intende qualsiasi evento straordinario o dannoso causato, connesso od occorso durante le operazioni di una unità navale, tale da comportare:

  • la perdita anche presunta della nave;
  • la morte o il ferimento grave di una persona;
  • danni materiali alla nave e alle strutture;
  • danni all’ambiente marino.

In presenza di ciò, il Comandante o un suo delegato, sono tenuti a presentare all’autorità marittima o consolare una denuncia del sinistro, al fine di consentire la ricostruzione dell’evento.

Accertamento del sinistro nautico

L’autorità marittima o consolare, in presenza di sinistro nautico, deve procedere a sommarie indagini sulle cause e circostanze, nonché prendere tempestivi provvedimenti, onde evitare la dispersione di cose ed elementi utili a consentire gli accertamenti.

Competente ad eseguire le indagini è l’autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi. Di converso, se la nave è andata perduta, ad essere competente sarà l’autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.

In assenza di autorità marittime, le indagini verranno compiute dalle autorità doganali.

Rilievi, provvedimenti presi e indagini eseguite, dovranno essere riportati nel processo verbale.

Le indagini preliminari sono seguite dalla inchiesta formale che ha lo scopo di accertare le cause e le responsabilità del sinistro. L’inchiesta formale viene disposta dal direttore marittimo o dall’autorità consolare competente, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali. Può, altresì, essere disposta d’ufficio se risulta che il fatto è avvenuto per dolo o colpa o comunque integra gli estremi di un reato.

Se, invece, si ritiene non opportuno disporre d’ufficio l’inchiesta, dovrà essere stilata dichiarazione motivata in calce alla inchiesta sommaria.

L’inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera. La competenza è data dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale e nel luogo di primo approdo della nave danneggiata, o da quello d’arrivo della maggior parte dei naufraghi.

Nel caso di perdita della nave, l'inchiesta formale è eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave

Risarcimento danni sinistro nautico

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12063 del 13/04/2022, è intervenuta in materia di trasporto nautico, al fine di valutare la responsabilità del conducente circa i danni arrecati al soggetto terzo trasportato in caso di sinistro via mare.

In tale ambito, l’onere della prova grava sul soggetto vettore e non sul terzo trasportato, il quale deve provare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare il perfezionamento del pregiudizio in capo al soggetto trasportato, con il ricorso alle ordinarie regole di diligenza del buon padre di famiglia e se professionista, di diligenza tecnica.

In altre parole, secondo la giurisprudenza di legittimità, è responsabile dei danni avverso il terzo trasportato via mare il conducente di natanti che non prova di aver fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il danno.

Lo Studio legale Arnone&Sicomo ha al suo interno un dipartimento di diritto marittimo e della navigazione. Assistiamo tutti coloro che abbiano subito o commesso un incidente nautico e desiderino assistenza nell’esecuzione delle pratiche di risarcimento.

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