Diffamazione: che cos'e’? h2
Offendere la reputazione di una persona assente integra il reato di diffamazione, reso ancora più grave nel caso in cui si attribuisca alla persona offesa un determinato fatto o venga commesso a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità (internet/social).
La verità dell’affermazione non esclude la diffamazione.
Cosa diversa sono il diritto di critica e il diritto di cronaca che, se espressi in modo non offensivo e in risposta ad un interesse sociale, non integrano alcun reato.
Chiunque veda la propria reputazione ingiustamente lesa ha il diritto al risarcimento dei danni.
Diffamazione con o senza con ingiuria?
La suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 44662/2021, si è soffermata sulla distinzione tra ingiuria (ormai depenalizzata) e diffamazione, enunciando il principio di diritto secondo il quale l’offesa proferita nel corso di una riunione da remoto, con più persone contestualmente collegate, in presenza anche del destinatario dei messaggi offensivi, integra l’illecito civile dell’ingiuria.
Di converso, laddove la comunicazione incriminata è indirizzata all’offeso e ad altre persone non presenti, si configura il reato di diffamazione.
La distinzione dunque tra i due tipi di offesa all’onore altrui, anche se commessa utilizzando mezzi di comunicazione social, si concretizza circa l’effettiva o meno presenza della persona offesa nella dimensione virtuale. L’ingiuria appartiene adesso alla categoria degli illeciti civili, punibili solamente con il risarcimento danni.
Diffamazione: la pena
Il disposto di cui all’art. 595 del codice penale statuisce al 1° comma che chiunque, al di fuori dei casi di ingiuria (cfr. art. 594 c.p.), comunicando con più persone offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione fio ad un anno o multa fino a 1.032,00 euro.
Pena, quest’ultima, che può aumentare a 2 anni di reclusione e fino a 2.065,00 euro di multa se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Il requisito della comunicazione si considera integrato anche se consumato in tempi diversi (esempio passaparola).
Nel caso di offesa recata con il mezzo della stampa o qualsivoglia altro mezzo di pubblicità, il reato sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a 516 euro.
Se l’offesa è diretta ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una persona di rappresentanza o autorità costituita in collegio le pene aumentano notevolmente.
Diffamazione online: esiste davvero?
Integra il reato di diffamazione aggravata la condotta di chi lede la reputazione e l’onore di un altro avvalendosi di post o commenti sul web e sui social.
Rispetto alle testate giornalistiche, per le quali sono responsabili il direttore o l’editore, a rispondere delle conseguenze delle loro azioni, saranno personalmente i soggetti che hanno pubblicato i contenuti diffamatori.
Come si differenzia la competenza nella diffamazione on-line?
Nel reato di diffamazione a mezzo internet, conformemente a quanto disposto dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 31677/2015, qualora non fosse possibile individuare il luogo di consumazione del reato, bisogna guardare non al luogo dove si trova il server ma a quello in cui la nota diffamatoria viene effettivamente caricata.
La Corte di Cassazione ricorda anche che, qualora sia impossibile individuare il luogo in cui il reato è stato perpetrato (perché ad esempio commesso a mezzo internet), è competente il Giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione od omissione.
Nel caso in cui il reato fosse commesso da più persone con residenza in luoghi e circondari diversi, la competenza appartiene al Giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del Pubblico Ministero che per primo ha registrato la notizia di reato.
Cosa fare in caso di diffamazione?
Il reato di diffamazione è procedibile a querela della persona offesa. Anche se l’autorità giudiziaria venisse dunque a conoscenza del reato non potrebbe procedere in assenza di querela.
Sarà la persona vittima del reato a dover informare l’autorità competente entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza del fatto commesso a suo danno, chiedendo espressamente che si proceda contro il colpevole.
Risarcimento danni da diffamazione
L’onore, il decoro e la reputazione sono beni giuridici tutelati dall’ordinamento giuridico italiano. Pertanto, il diffamato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali nella forma della sofferenza soggettiva causata dall’ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona.
In merito, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il danno deve essere inteso senza distinzioni tra reputazione personale e professionale.
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