Flat tax per i pensionati esteri: cos’è?
Il Sostegni Ter (Dl 4/2022) ha cambiato le regole della flat tax per i pensionati esteri. Vediamo come.
La legge italiana riconosce l’opportunità di godere di un regime fiscale privilegiato a tutti coloro che percepiscono pensioni estere (perché erogate da un ente pubblico o privato di uno Stato estero) e che vogliano trasferire la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 20mila abitanti, purché appartenenti al territorio di una delle Regioni che seguono:
- Sicilia;
- Calabria;
- Sardegna;
- Campania;
- Basilicata;
- Abruzzo;
- Molise;
- Puglia;
I pensionati in questione potranno godere di un regime fiscale opzionale, il quale si caratterizza per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 7%, indipendentemente dal tipo di reddito prodotto all’estero e per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione.
Quanto sopra vale anche per coloro che decidono di trasferire la residenza fiscale in uno dei Comuni italiani colpiti da eventi sismici gravi, come l’Aquila, o anche Comuni più piccoli, come Camerino, Matelica, Tolentino e Norcia.
Ad aiutare nella individuazione del Comune dove poter stabilirsi vi è la “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione”, che viene pubblicata sul sito dell’Istat al 1° gennaio dell’anno precedente il primo periodo di validità dell’opzione.
Flat tax per pensionati esteri al 7%: i requisiti
A delineare le modalità operative della flat tax per i pensionati ''esteri'', ovvero le modalità di esercizio, la revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva e la fonte informativa atta ad individuare i Comuni affini ai parametri stabiliti dalla normativa, è il provvedimento n. 167878 del 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Più nel dettaglio, la flat tax si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo di imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno del Comuni agevolabili, ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d’imposta.
Nello specifico, il contribuente è tenuto a riportare nella dichiarazione dei redditi i 5 requisiti che gli consentono di beneficiare del regime fiscale agevolato, ovvero:
- Lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 5 periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- La giurisdizione ove risale l’ultima residenza fiscale;
- Gli Stati o territori esteri per i quali si intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva;
- Lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi;
- L’ammontare dei redditi di fonte estera assoggettabili all’imposta sostitutiva.
Gli effetti agevolati cessano decorsi i 5 anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione.
In ogni caso il contribuente è libero di revocare la scelta fatta in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.
La decadenza da tale regime può verificarsi in presenza di:
- Venir meno dei requisiti;
- Omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
- Trasferimento in uno dei Comuni non citati oppure all’estero;
- Il palesarsi all’esito di un controllo della sussistenza della residenza fiscale in Italia nei 5 anni precedenti l’esercizio della stessa.
- La decadenza preclude l’esercizio di una nuova opzione.
Flat tax e pensione INPS: cosa succede?
Alla luce di quanto precede, vi è da chiedersi se la flat tax al 7% è applicabile a tutti i pensionati, a prescindere quindi dalla nazionalità, titolari di pensione estera. Ma anche in presenza di percezione di pensione INPS.
La risposta è sì, come chiarito dalla Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 280/2020.
In altre parole, il percepimento di redditi da pensione di fonte italiana non preclude, in presenza dei requisiti sopra descritti, di applicare il regime di tassazione ad esame ai pensionati che impatriano in Italia con una pensione di fonte estera.
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