Il contratto prematrimoniale o patto prematrimoniale è un accordo tra due soggetti, non ancora uniti in matrimonio, che prima di convolare decidono di regolare con una scrittura privata i termini e le condizioni di una loro eventuale separazione e divorzio.
Con il contratto prematrimoniale i futuri sposi decidono in ordine gli obblighi reciproci di mantenimento scaturenti dalla separazione, sulla divisione del patrimonio coniugale e sulla regolamentazione della successione ereditaria.
La giurisprudenza riconduce a tale concetto anche gli accordi stipulati fra due soggetti già uniti in matrimonio, che siano volti a regolare una eventuale crisi coniugale o gli effetti patrimoniali di un possibile divorzio.
Seppur il vantaggio di tali patti sia pacifico, la legge italiana non ha ancora gettato le basi dell’istituto dei “patti prematrimoniali” e la Corte di Cassazione è ancora ben lontana dall’adeguarsi all’evoluzione della società in tale materia. A riprova di quanto detto basti citare la recente ordinanza n.11012 del 26 aprile 2022 con la quale la Corte di Cassazione ha statuito la radicale nullità degli accordi presi in vista di un futuro divorzio.
Alla base di tale orientamento vi è il principio che il matrimonio non è qualificabile come un contratto, bensì un atto personale che non può essere regolamentato o personalizzato da parte dei nubendi, i quali non possono né modificare il contenuto degli obblighi che conseguono al matrimonio, come stabiliti dal codice civile, né determinare le conseguenze di un eventuale divorzio.
Conseguentemente, è nullo il patto con il quale si fissa l’ammontaredell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile, ed è anche priva di valore la previsione di un risarcimento a un coniuge in caso di tradimento dell’altro o di abbandono del tetto coniugale.
Contratto prematrimoniale: quando è nullo?
Per l’ordinamento italiano marito e moglie non possono definire per iscritto, sia con scrittura privata che con atto pubblico, gli obblighi derivanti dal matrimonio o dalla sua cessazione e l’entità dell’assegno di mantenimento in caso di divorzio.
Pertanto non possono essere oggetto di accordo prematrimoniale:
a) autorizzazione scritta al tradimento;
b) rinuncia preventiva all'assegno di mantenimento o divorzile;
c) accordi circa la frequenza dei rapporti sessuali;
d) rinuncia ai diritti ereditari, stante il divieto dei patti successori che prevede la “nullità di qualsiasi patto successorio mediate il quale un soggetto disponga della propria successione prima della morte, o rinunci a diritti di un'eredità non ancora maturata;
e) rinuncia preventiva all'affidamento condiviso dei figli, in caso di separazione e divorzio;
f) accordi circa limitazioni della libertà del singolo coniuge.
Chi pone in essere tali patti non commette un reato né tantomeno un illecito, bensì perde il diritto ad invocare in un’aula di giustizia l’osservanza della controparte a tali patti.
Contratto prematrimoniale: cosa comprende?
Ai sensi del disposto di cui all’articolo 1322 del codice civile sul contratto prematrimoniale in ambito di autonomia contrattuale: “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti della legge e delle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
In altre parole, l’accordo prematrimoniale è lecito fintantoché sia definibile come un contratto atipico, stipulato per riequilibrare i rispettivi rapporti economici in presenza di separazione o divorzio, ove la crisi matrimoniale rappresenti una condizione lecita dell’accordo tra i nubendi.
Gli aspetti che possono essere oggetto di accordo prematrimoniale sono:
- quantificazione dell’assegno divorzile;
- individuazione degli oneri economici sostenuti da un coniuge con il matrimonio;
- rilevazione delle scelte di vita prese nell’interesse della famiglia, penalizzanti dal punto di vista della carriera personale lavorativa di uno dei due coniugi;
- previsione di una penale in caso di tradimento;
- questioni connesse ai beni patrimoniali personali di ciascun coniuge.
Contratto prematrimoniale in Italia: vale all'estero?
Ci sono casi in cui i contratti prematrimoniali, addirittura stipulati all’estero, hanno validità in Italia.
Nello specifico, questa possibilità al riconoscimento dei contratti prematrimoniali stipulati all’estero, è nata a fronte di un aumento notevole e non indifferente di matrimoni con cittadini stranieri.
Anche il Regolamento n. 1259/2010 meglio noto come Roma III (in tema di competenza giurisdizionale e legge applicabile alle cause transnazionali di separazione e divorzio) ha contribuito al riconoscimento in Italia di tali patti, laddove rispettino le norme del diritto internazionale privato italiano e purché la loro esecuzione non sia di ostacolo all’ordine pubblico.
Lo studio legale internazionale Arnone&Sicomo ha al suo interno un dipartimento composto da avvocati specializzati in diritto di famiglia e in tutte le questioni connesse alle separazioni e divorzi.
Come abbiamo detto, in Italia, i contratti prematrimoniali sono nulli in tutti i casi in cui abbiano ad oggetto questioni attinenti ai figli ad esempio o agli obblighi morali e materiali connessi al matrimonio. Tuttavia, è possibile concludere tra i coniugi contratti atipici che disciplinino gli aspetti economici tra gli stessi in caso di separazione e divorzio.
Per questi motivi è molto importante che i coniugi nel percorso di redazione di un contratto siffatto siano seguiti da avvocati esperti, che siano in grado di distinguere cosa inserire o meno in un accordo, al fine di non pregiudicarne la validità in caso in cui uno dei 2 coniugi voglia farlo valere in Tribunale.
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