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Truffe finanziarie

Truffe finanziarie: cos’è il servizio di investimento? 

In considerazione dei grandi flussi di denaro che possono movimentare, le attività finanziarie offerte al pubblico si prestano a fenomeni fraudolenti, meglio definiti "truffe finanziarie".

Per questo motivo, per contrastare il fenomeno delle truffe finanziarie, si rende necessario conoscere bene il funzionamento del sistema dei servizi di investimento finanziario.

I servizi di investimento sono tutte quelle attività, poste in essere da soggetti specializzati ed autorizzati, mediante i quali i risparmiatori impiegano i propri risparmi in strumenti finanziari, ovvero quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria (esempio acquisto di azioni, di un’obbligazioni, titoli di Stato, strumenti derivati, opzioni binarie/trading binario …).

Il Testo Unico della Finanza (legge nazionale che disciplina gli investimenti in esame, conformemente alla Direttiva Comunitaria 2004/39 cd. MIFID), individua i seguenti servizi e attività d’investimento:

- esecuzione di ordini per conto dei clienti;

- negoziazione per conto proprio;

- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

- ricezione e trasmissione di ordini;

- sottoscrizione e/o collocamento;

- gestione di portafogli;

- consulenza in materia di investimenti.

Truffe finanziarie: chi è abilitato a prestare servizi di investimento 

Proprio la natura articolata del settore in questione, implica che chi vi opera debba necessariamente disporre di una specifica autorizzazione rilasciata dalla Consob o dalla Banca d’Italia.

Tale legittimazione può essere riconosciuta a:

- società di intermediazione mobiliare italiane;

- banche italiane;

- banche di Paesi comunitari che possono offrire servizi finanziari in Italia limitatamente a quelli per i quali sono state autorizzate dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine;

- banche extra-comunitarie: possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento;

- società di gestione del risparmio;

- intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 TUB;

- imprese di investimento di paesi comunitari ed extracomunitari;

- agenti di cambio.

Coloro che dispongono dell’autorizzazione rilasciata dalla Consob sono assoggettati ad una vigilanza continua ed iscritti in appositi albi pubblici, previo accertamento dei requisiti necessari.

Chiunque può quindi verificare se l'intermediario con cui è entrato in contatto è autorizzato e a quali servizi.

TRUFFE FINANZIARIE: come nascono 

Gli enormi flussi di denaro che vengono movimentati attraverso l’esercizio di attività di investimento finanziario possono dare luogo, come detto, a delle vere e proprie “truffe finanziarie” in quanto comportano per lo più la perdita totale o di una parte soltanto del patrimonio investito, difficilmente recuperabile da parte dell’investitore.

I soggetti responsabili di questo tipo di condotte illecite potrebbero essere, o chi dispone di autorizzazione all’esercizio dell’attività finanziaria (magari sfruttando il contatto diretto con la propria clientela) o, diversamente, chi non è munito di autorizzazione da parte della Consob. In quest’ultimo caso si configura il reato di abusivismo finanziario.

L’ordinamento vigente riconosce 3 tipologie di abusivismo finanziario, ex art. 166 TUF d.lgs. n. 58/98:

- abusiva prestazione di servizi e attività di investimento;

- svolgimento abusivo dell’attività di promotore finanziario e dell’offerta fuori sede;

- offerta abusiva di prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico.

L’avvento di internet ha accresciuto ed agevolato i casi di abusivismo finanziario, mutando di fatto l'abitudine sia degli investitori che dei promotori che oggi offrono la propria consulenza finanziaria e che, grazie all’utilizzo del web, vedono moltiplicarsi a dismisura le reciproche possibilità di contatto. Il web oggi consente, infatti, di pubblicizzare, proporre e concludere investimenti.

TRUFFE FINANZIARIE: regole a tutela del cliente

I soggetti abilitati a svolgere servizi di investimento finanziario sono tenuti a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, al fine di soddisfare l’interesse del cliente, garantendo dunque:

- informazioni congrue e corrette sul servizio di investimento offerto;

- la stipula di un contratto scritto;

- proposizione di un investimento adeguato ed appropriato alle esigenze del cliente;

- informazione sugli incentivi (compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o ricevute da un intermediario in relazione alla prestazione del servizio di investimento offerto);

- la rinuncia all’incarico in caso di conflitto d’interessi.

L'intermediario, dunque, dovrà descrivere al cliente le caratteristiche ed i rischi del tipo di strumento finanziario che si acquisterà con il servizio di investimento, nonché informarlo dei costi cui andrà incontro.

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