Silenzio pubblica amministrazione: cos'è?
Alla stregua del disposto di cui agli artt. 2, co. 1 e 5, e 20 della Legge n. 241/1990, il silenzio della pubblica amministrazione è il comportamento omissivodell’amministrazione di fronte a un dovere di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento entro un termine prestabilito.
Il silenzio può essere così qualificato:
- in senso positivo, quale il silenzio assenso;
- in senso negativo, come silenzio diniego o rigetto;
- non giuridicamente qualificato, come il silenzio inadempimento.
Silenzio pubblica amministrazione: il silenzio inadempimento, silenzio rigetto e silenzio assenso
Per comprendere più del dettaglio cosa caratterizzano e distinguono le forme del silenzio della pubblica amministrazione, riconosciute nel nostro ordinamento, occorre procedere nel modo che segue.
Il silenzio assenso, rispetto alle altre tipologie di silenzio della pubblica amministrazione che costituiscono eccezioni, rappresenta la regola generale e si concretizza con l’accoglimento dell’istanza.
Invero, il silenzio della PA, nei procedimenti ad istanza di parte, equivale ad un provvedimento di accoglimento della domanda, se la stessa amministrazione non comunica all’interessato, nel termine previsto, il provvedimento di diniego.
Il silenzio assenso è escluso in alcuni casi di atti e procedimenti amministrativi riguardanti:
- il patrimonio culturale e paesaggistico;
- l’ambiente;
- la difesa nazionale;
- la pubblica sicurezza;
- l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza;
- la salute e la pubblica incolumità;
- i casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- i casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza;
- gli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
Il silenzio diniego, invece, è da ricondurre all’inerzia della Pubblica Amministrazione. Nel dettaglio, si verifica allorquando la PA, non pronunciandosi nei termini su un’istanza di un cittadino, definitivamente la rifiuta. Affinché si possa parlare di silenzio rigetto ci deve essere un’espressa previsione di legge.
Il silenzio devolutivo che determina l’attribuzione della competenza ad altra autorità, con qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
Il silenzio inadempimento si ha in caso di mancato adempimento del proprio compito da parte della PA, ovvero quando omette le indicazioni in merito alla richiesta ricevuta.
Il silenzio facoltativo è un tipo di silenzio a carattere procedimentale. Si configura in tutte quelle ipotesi in cui sia richiesto un parere di tipo facoltativo. Trascorso il termine per emettere il parere, l'amministrazione potrà andare avanti con gli atti successivi senza attendere più l'atto facoltativo.
Silenzio pubblica amministrazione: quando è possibile il ricorso?
Avverso il silenzio della PA il cittadino ha il diritto di agire in giudizio e di chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli.
Invero, la Legge n. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni risarciscano del danno ingiusto conseguito dall’inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento amministrativo. In altre parole, trattasi dell’azione volta ad ottenere la risarcibilità del danno da ritardo, esperibile dinanzi al giudice amministrativo e soggetta al termine prescrizionale di 5 anni.
Il cittadino, dopo l’infruttuosa scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, potrà inviare alla PA atto di diffida, concedendo un termine non inferiore a trenta giorni affinché l’amministrazione provveda, per poi impugnare il silenzio davanti al giudice amministrativo (TAR).
In ogni caso, il ricorso al T.A.R. può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento.
A seguito del ricorso il TAR potrà:
- intimare alla PA di provvedere;
- pronunciarsi sull’istanza decidendola nel merito.
I ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione sono decisi in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione.
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.
Se il giudice amministrativo accerta il comportamento doloso o colposo nel silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione, condanna la PA al risarcimento del danno nei confronti del privato cittadino.
Ai fini del risarcimento, il danneggiato dovrà provare:
- l’esistenza del danno ed il suo ammontare;
- l’assenza di ragioni che possano in qualche modo giustificare il silenzio della PA;
- l’imputabilità della responsabilità a titolo di colpa grave o dolo della PA.
Oggi, i ricorsi più ricorrenti avverso il silenzio della PA sono quelli che attengono al mancato rilascio del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Ed invero, in tema di azione avverso il silenzio della p.a. in materia di rilascio del permesso di soggiorno, oltre al generale obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento esplicito previsto dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241/90, è espressamente fatto carico all’Autorità amministrativa di definire i procedimenti di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno in sessanta giorni, fissando la relativa decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
Silenzio pubblica amministrazione: lo Studio Arnone&Sicomo
Lo studio legale Arnone&Sicomo ha al suo interno un dipartimento di diritto amministrativo in grado di consigliare le migliori strategie difensive per tutti coloro, italiani e stranieri, che ritengano di aver subito un danno per effetto del silenzio della pubblica amministrazione.
Assistiamo i cittadini extracomunitari che abbiano presentato domanda di rilascio o anche rinnovo del permesso di soggiorno e non abbiano ottenuto una risposta nei termini di legge.
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