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Autoriciclaggio: cos'è e come funziona?

A partire dal 1° gennaio 2015 è in vigore la nuova fattispecie del reato di autoriciclaggio, che punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.

Alla stregua del disposto di cui all'art. 648-ter.1 c.p., il reato ad esame contempla 2 ipotesi:

- Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività speculative, economiche, finanziarie, imprenditoriali, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare “concretamente” l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena applicata è della reclusione da due a otto anni e sanzioni da 5.000,00 a 25.000,00 euro.

- Chiunque pone in essere le medesime attività in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-ter.1 co. 2 c.p.). In tal caso la pena prevista è della reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500,00 a 12.500,00 euro.

Le pene di cui al primo comma trovano applicazione se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-ter.1 co. 3 c.p.).

Elemento indefettibile per il configurarsi dell'autoriciclaggio è che la condotta ostacoli “concretamente” l’identificazione della provenienza delittuosa. In caso contrario si configurerebbe il semplice reato di riciclaggio.

Da un punto di vista soggettivo, l’illecito in questione è punibile a titolo di dolo, essendo richiesta la consapevolezza dell’autore del reato della provenienza delittuosa dei beni e la volontà di ostacolarne l’identificazione mediante il reimpiego in attività produttive.

Non sono punibili come autoriciclaggio le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Il reato di autoriciclaggio è assoggettato ad una prescrizione ottennale, decorrente dalla consumazione del reato (concreto reimpiego del denaro, beni o utilità).

Autoriciclaggio e riciclaggio: sono collegati? 

In merito al rapporto tra le due ipotesi di reato, quale quelle del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, è interessante quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in una recentissima sentenza (Cass. Penale., sez. II, sentenza n. 17235 del 18 aprile 2018).

Nel dettaglio, la sentenza afferma che risponde del:

- reato di autoriciclaggio, chi fa rientrare i soldi sporchi nell'economia legale e che compie o concorre a commettere il reato presupposto dal quale provengono i proventi illeciti;

reato di riciclaggio può essere commesso solo da chi non ha concorso nel delitto che ha generato i proventi oggetto della condotta di riciclaggio.

Cosa succede se il reato di autoriciclaggio è commesso dai legali rappresentanti degli Enti? 

Questione particolarmente dibattuta concerne la possibile responsabilità dell’Ente per fatti di autoriciclaggio commessi dai suoi legali rappresentanti.

Risulta pacifico, in giurisprudenza ed in dottrina, il principio secondo il quale: se  l’utilizzo/godimento è quello strettamente personale della persona fisica, allora la responsabilità dell’Ente è esclusa per il fatto stesso che non sussiste l’autoriciclaggio quale reato presupposto.

Contrariamente, discussa è la questione se l’Ente possa essere considerato responsabile per riciclaggio dei proventi del reato tributario consumato nel suo interesse o a suo vantaggio dalla persona fisica, che risponderebbe, nel caso, di autoriciclaggio.

In tal caso l’anomalia è rappresentata dal fatto che l’ente non può commettere il reato presupposto, non essendo prevista la sua responsabilità per i delitti in materia tributaria, e non si potrebbe configurare la responsabilità per la fattispecie di autoriciclaggio.

La questione ad oggi non è ben definita, sebbene certo è che il riciclaggio – essendo incluso nel catalogo dei reati-presupposto ex D.lgs. n. 231/2001 – può essere contestato all’ente anche quando sia commesso – nel suo interesse o vantaggio – in rapporto a delitti tributari.

Reato di autoriciclaggio e voluntary disclosure 

Per “voluntary disclosure” si intende la collaborazione volontaria, quale strumento che permette ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione con il fisco.

Con una recente sentenza la Cassazione penale (Sez. II, n. 14101) nega la configurabilità del reato di autoriciclaggio nel caso in cui il contribuente dichiari il falso nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure), regolarizzando beni che in realtà non si trovano all'estero, bensì sul territorio nazionale ed in suo possesso.

Possono fruire della voluntary disclosure anche coloro che risultano non essere destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che vi abbiano ottemperato al fine di regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commessi in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

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