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Riconoscimento paternità: ecco come ottenerlo

Riconoscimento paternità: procedura e costi 

Il riconoscimento di paternità/maternità naturale (art. 269 c.c. e ss.) consente al figlio non riconosciuto, da uno o entrambi i genitori, di vedersi attribuire con sentenza, previo accertamento da parte del Giudice adito, lo status di figlio naturale riconosciuto.

Tale stato comporta per il figlio il godimento dei diritti propri di un “figlio legittimo”, come quelli ereditari e di mantenimento, con tutte le conseguenze del caso per il genitore che assumerà, nei suoi confronti, i diritti e doveri derivanti ai genitori per effetto dell’accertamento della filiazione.

A poter richiedere il riconoscimento di paternità può essere:

- figlio maggiorenne;

- figlio minorenne, ma in questo caso l'azione giudiziale deve essere esperita nel suo interesse dal genitore che ne ha la responsabilità o dal tutore. Nel caso in cui il minore non sia stato riconosciuto da entrambi i genitori, l'azione può essere promossa dal tutore, su autorizzazione del Tribunale;

- discendenti del figlio naturale non riconosciuto deceduto, purché entro due anni dalla data della morte del presunto padre (riconoscimento paternità post mortem).

L'azione, promossa nei confronti del presunto genitore o, in mancanza, dai suoi eredi, è imprescrittibile e contenziosa, pertanto richiede l'assistenza di un avvocato ed il giudizio va introdotto con atto di citazione.

I costi previsti per incardinare il giudizio sono:

- € 518,00 di Contributo Unificato ed € 27,00 per i diritti forfettizzati di notifica, per i maggiorenni;

- solo € 27,00 per i minorenni.

Riconoscimento paternità: si può ottenere il risarcimento? 

Il genitore che ha per primo riconosciuto il figlio, anticipando le spese per il suo mantenimento, ha diritto di regresso per una quotapari al 50% delle somme anticipate (Cass. Civ., sez. I, ord. n. 21364/2018), limitatamente dunque alla porzione di pertinenza dell'altro genitore inadempiente.

Nel dettaglio, il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio è legittimato a richiedere, con domanda giudiziale, e contestualmente all’atto introduttivo del giudizio di accertamento giudiziale della paternità/maternità, il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio dalla nascita e fino al momento di presentazione della domanda. La condizione per il rimborso è che sia stato accertato lo status di figlio naturale, ovvero che sia stata emessa sentenza con efficacia di giudicato.

L’ammontare del rimborso dovrà tenere conto mediamente delle spese sostenute dal genitore che ha effettuato il riconoscimento, in ragione del tenore di vita assicurato al figlio.

Inoltre, l’accertamento giudiziale della paternità da diritto al mantenimento del figlio riconosciuto. In merito, la Suprema Corte è intervenuta recentemente statuendo che la prescrizione del diritto al mantenimento del figlio, opera a partire dal riconoscimento da parte del genitore obbligato, ovvero dalla dichiarazione giudiziale di paternità/maternità (Cass. Civ., sent. n. 9059/2017).

Il figlio naturale ha anche diritto al risarcimento damancato riconoscimento, la cui richiesta va formulata nello stesso atto e giudizio di accertamento giudiziale della paternità.

Invero, il figlio che non è stato mai riconosciuto dal padre può chiedere allo stesso il risarcimento del danno morale, rappresentato dalla mancanza del genitore e dalle sofferenze di natura morale subite a seguito dell'assenza della figura paterna.

Prassi vuole che per quantificare tale danno i Giudici si avvalgano delle tabelle di Milano riguardanti il danno da perdita del rapporto parentale, ovvero il caso di morte del genitore a seguito di incidente. Partendo dalla somma risarcitoria prestabilita, il Giudici dovranno poi ridurla in proporzione agli anni in cui il padre/madre è effettivamente mancato nella vita del figlio.

Riconoscimento paternità: quali prove occorrono? 

La prova della paternità/maternità ai fini del riconoscimento può essere data con ogni mezzo, anche se quella principale è iltest del DNA, al quale il padre non può rifiutarsi eccetto nei casi in cui sussista una giusta causa.

Visto che il padre può rifiutarsi solo in presenza di una giusta causa, non c'è un vero e proprio obbligo di sottoporsi al test del DNA ma il diniego viene interpretato come una tacita ammissione della paternità (art. 116 c.p.c.), anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti. Analago discorso per gli esami ematologici o per il tampone salivare.

Non costituisce prova di paternità/maternità la mera dichiarazione della madre o la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento.

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