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Adescamento online minorile: le informazioni utili per fare la denuncia

Adescamento online minorile: le informazioni utili per fare la denuncia H1 

L’adescamento online di minori, conosciuto anche con l’espressione “grooming” (ovvero imposizione delle gerarchie tra i membri di un gruppo sociale), è riconosciuto nel nostro ordinamento come reato dall’art. 609 undecies del codice penale.

In virtù del predetto articolo, chiunque adesca un minore di anni 16 (si parla infatti di adescamento minorile sul web) per scopi sessuali viene punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da 1 a 3 anni.

Ma cos'è l'adescamento? Cosa si intende?

La norma specifica che per adescamento (online e non) è da intendersi qualsivoglia atto volto a carpire la fiducia del minore con artifici, lusinghe o minacce posti in essere attraverso l’utilizzo della rete internet (anche nel deep web) o di altri reti o mezzi di comunicazione.

La norma è stata introdotta con la legge 1 ottobre 2012 n. 172, con cui è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale.

Ad essere perseguite sono anche le condotte allo stato embrionale, ovvero quelle che non vedono ancora il coinvolgimento fisico con il minore. Si pensi ad esempio alla costruzione di un rapporto di fiducia con il minore – purché l’agente sia animato da scopi sessuali.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è controverso. Secondo una parte della dottrina sarebbe da considerare “la libertà e l’equilibrato sviluppo psico-sessuale del minore”, secondo altro orientamento, invece, “la libertà di autodeterminazione dell’individuo, sotto l’aspetto di libertà sessuale e di libera esplicazione della propria volontà”.

L’adescamento online: il reato 

Gli elementi che caratterizzano il reato di adescamento online di minori sono:

1. Soggetto attivo: a commettere tale reato può essere “chiunque”.

Seppur rientri tra i reati comuni, è bene precisare che la punibilità del reato ad esame è data dalle caratteristiche soggettive dell’agente. Ad esempio, la differenza di età con l’adescato, se per dire sono quasi coetanei, o se l’adescatore è adulto ed agisce nei confronti di un minore, consenziente, di età compresa tra 14 e 16 allo scopo di compiere atti sessuali.

2. Soggetto passivo: deve essere un minore di età inferiore ai 16 anni.

3. Elemento soggettivo: perché ricorra l’integrazione della fattispecie di reato ad esame è necessario che l’autore agisca con coscienza e volontà (dolo specifico), allo scopo di commettere uno dei reati di cui agli artt.:

- 600 c.p., “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”;

- 600 bis c.p., “prostituzione minorile”;

- 600 ter c.p., “pornografia minorile”;

- 600 quater c.p., “detenzione di materiale pornografico”;

- 600 quater 1 c.p., “pornografia virtuale”;

- 600 quinquies c.p., “iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”;

- 609 bis c.p., “violenza sessuale”;

- 609 quater c.p., “atti sessuali con minorenne”;

- 609 quinquies c.p., “corruzione di minorenne”;

- 609 octies c.p., “violenza sessuale di gruppo”.

4. Condotta tipica: l’adescatore sceglie le proprie vittime avvalendosi di social network. Una volta individuata, la contatta e cerca di instaurare un legame di amicizia virtuale, al quale poi viene fatto seguire un legame affettivo e confidenziale. Accertata l’assenza di controllo genitoriale, l’adescatore tende a fare confidenze personali, chiedendole anche in cambio. Arrivato a questo punto, inizia ad esercitare pressioni per incontrarsi, per scopi sessuali, usando come minaccia le confidenze esternate dalla vittima.

L'adescamento online si prescrive nei seguenti termini previsti per legge:

- 6 anni in assenza di atti interruttivi;

- 7 anni e 6 mesi in presenza di atti interruttivi.

Il delitto di adescamento di minorenni è procedibile d’ufficio e la competenza a decidere è del Tribunale in composizione monocratica (art. 33 ter c.p.p.).

L’adescamento online su Facebook o Instagram 

In merito all’adescamento online tramite il social network Facebook, è interessante citare una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, del 14 febbraio 2018 n. 7006, che ha statuito come:

  • per essere accusati del reato di adescamento (art. 609 undecies c.p.), è sufficiente che il soggetto agente provveda a creare un profilo falso su Facebook e che con questo adeschi il minore, anche via chat, con cui successivamente consumi il rapporto sessuale.

L’autore del reato può essere rintracciato grazie alla lettura delle tracce informatiche che i collegamenti tendono a seminare sulla rete, generalmente su server attraverso i quali sono effettuati i collegamenti stessi.

L’adescamento online: come tutelarti? 

Il nostro studio assiste tutte le vittime di reato di adescamento online in ogni fase del procedimento penale, dalla presentazione della querela e per tutte le fasi del processo. Aiutiamo le vittime di questo reato a richiedere i danni per quanto subito.

Nell’ambito poi delle indagini difensive, per il tramite dei nostri consulenti informatici, forniamo assistenza tecnica nella individuazione del responsabile del reato.

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