Falso in bilancio: un reato ''nuovo''
Falso in bilancio o reato di frode: cos'è?
Per falso in bilancio o frode contabile, in diritto societario, si intende la compilazione di false comunicazioni sociali, ovvero un rendiconto non veritiero e corretto dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero, diversamente, essere espressi nel bilancio d'esercizio di un'azienda.
La Legge n. 69/2015 (Legge Anticorruzione) ha riformato il reato ad esame, modificando il disposto di cui all'art. 2621 del c.c., rubricato “False comunicazioni sociali”.
La nuova fattispecie di reato, sia per le società quotate che non, implica che le condotte di esposizione o di omissione di fatti materiali non veritieri siano concretamente idonee ad indurre terzi o soci in errore.
Non a caso, il reato di falso in bilancio viene considerato un reato di pericolo, e non di danno.
Se prima della riforma era necessario che un terzo chiamasse in giudizio la società, invocando un danno subito, oggi è il Giudice che procede d'ufficio su segnalazione di reato, da parte della Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza.
I soggetti attivi (autori del reato) sono coloro che svolgono le attività legate alla documentazione contabile della società, ovvero gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti a tale incarico, sindaci e liquidatori. Altresì, sono da considerarsi tali anche chi, in assenza di incarico formale, eserciti poteri di una precisa qualifica in modo continuato e significativo.
Il reato si perfeziona nel momento in cui la falsa comunicazione sociale esce dalla sfera del soggetto attivo e diventa nota al destinatario (socio o terzo), ad esempio per il bilancio d'esercizio è quando lo stesso viene depositato presso la sede della società.
A seconda del tipo di società coinvolta sono previste pene differenti, ovvero:
- Società non quotate, è prevista la reclusione da 1 a 5 anni.
Nel caso di fatti di lieve entità, la pena può essere ridotta, ovvero da 6 mesi a 3 anni.
- Società non fallibili, il delitto è procedibile solamente a querela dell'interessato. La pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni.
- Società quotate e società emittenti strumenti finanziari, la pena è della reclusione da 3 ad 8 anni. Inoltre, per le stesse, è previsto anche l'arresto facoltativo in flagranza di reato, la custodia cautelare in carcere, l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e gli arresti domiciliari.
Per quest’ultimo tipo di società, non sono contemplabili cause di non punibilità, come ad esempio la particolare tenuità del fatto.
Oltre alle pene predette, possono essere irrogate anche sanzioni accessorie, come ad esempio:
- il divieto temporaneo di esercitare determinate attività;
- la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati;
- in alternativa, la confisca per equivalente, se i beni o profitti del reato non sono individuabili.
Falso in bilancio: prescrizione ed intercettazioni
Per quanto concerne la prescrizione del reato di falso in bilancio occorre fare la distinzione che segue, in virtù dei principi di cui agli artt. 157 comma 1 c.p., 158 comma 1 c.p. ed art. 161 comma 2 c.p.
Per le società non quotate, il termine prescrizionale è:
- 6 anni, dalla consumazione, in assenza di interruzione;
- 7 anni e 6 mesi, dalla consumazione, in presenza di interruzione.
Diversamente, per le società quotate, il reato di false comunicazioni sociali si prescrive in:
- 8 anni, dalla consumazione, in assenza di interruzione;
- 10 anni, dalla consumazione, in presenza di interruzione.
La distinzione che precede deve essere fatta anche in materia di intercettazioni, in virtù di quanto disposto dall'art. 266 comma 1 c.p.p.: le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sono consentite nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.
Conseguentemente, per le società non quotate le intercettazioni non sono utilizzabili, a dispetto delle società quotate, per le quali, invece, sono consentite.
Falso in bilancio valutativo: importante sentenza delle ss.uu.
Secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 22474/2016, il reato di falso in bilancio valutativo è da ritenersi a tutti gli effetti reato.
Invero, le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che, con riferimento all'esposizione o omissione di fatti oggetto di valutazione, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosta consapevolmente senza dare adeguata informazione giustificativa, in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, può essere chiamato a rispondere del reato di false comunicazioni sociali.
Ciò in virtù del fatto che anche il falso valutativo ha un'attitudine ingannatoria e fuorviante per il lettore del bilancio, in grado di incidere dunque negativamente sulla trasparenza societaria.
Proprio il reato del falso in bilancio (false comunicazioni sociali) ha acquisito notevole notorietà nell'ultimo periodo, a causa dell'inchiesta nei confronti dell'imprenditore cinese Yonghong Li, ex presidente del Milan, dopo Silvio Berlusconi, indagato dalla Procura di Milano per il reato di false comunicazioni sociali riguardo a due documenti, quali la nota integrativa al bilancio del 2016 del Milan ed un comunicato del 2018.
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