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Arbitrato: come risolvere facilmente le cause legali senza il giudice

Arbitrato: come risolvere facilmente le cause legali senza il giudice 

Cos'è l'arbitrato e in quali casi conviene sfruttarlo? 

L’arbitrato, disciplinato dal codice di procedura civile, si colloca nell’ambito delle procedure di (ADR) Alternative Dispute Resolution (ADR) e rappresenta un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, di natura civile e commerciale, che esime le parti dal rivolgersi al Giudice.

Il procedimento dell'arbitrato vede attribuire alla figura dell’arbitro l’incarico, dopo aver esaminata la controversia, di pronunciare il cosiddetto lodo arbitrale ovvero dare la risoluzione più appropriata alla lite.

Il lodo arbitrale produce effetti analoghi a quelli della sentenza.

Le parti possono optare anche per il collegio arbitrale, piuttosto che rimettere ad un singolo la lite tra le stesse insorta. Il collegio arbitrale si compone di ben tre arbitri, di cui due sono scelti dalle parti ed uno da una parte terza, che il più delle volte è il Presidente del Tribunale.

La scelta può essere fatta al momento della redazione del contratto, mediante apposita clausola compromissoria, o successivamente all’instaurarsi della lite, con la sottoscrizione dell’accordo (compromesso arbitrale).

Non tutte le controversie possono essere risolte con il ricorso all’arbitrato. Restano escluse quelle inerenti al diritto di famiglia e quelle in cui il diritto fatto valere è di natura indisponibile.

I vantaggi dell'arbitrato, rispetto al procedimento giudiziario, sono:

- celerità nella definizione della lite;

- costi prefissati e contenuti.

Il lodo arbitrale deve essere pronunciato dagli arbitri entro il termine stabilito dalle parti. In mancanza, è previsto che il lodo debba essere pronunciato entro 240 giorni dall’accettazione dell’incarico, termine che può essere prorogato quando vi sia una dichiarazione scritta delle parti che congiuntamente ne facciano richiesta agli arbitri oppure dal Presidente del Tribunale competente, qualora ne faccia istanza una parte o gli arbitri.

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non è applicabile al termine per la pronuncia del lodo previsto dall'art. 820 c.p.c..

Arbitrato rituale, arbitrato irrituale e le varie tipologie del procedimento 

Il procedimento arbitrale si instaura al momento della presentazione della domanda di arbitrato. Quest’ultima è equiparata a quella proposta in sede giurisdizionale, tant’è che:

- interrompe la prescrizione;

- è trascrivibile, laddove attenga beni mobili ed immobili registrati.

Le parti sono legittimate a proporre eccezioni relative all’interpretazione, validità ed efficacia della convenzione di arbitrato (accordo con il quale le parti convengono di deferire agli arbitri la decisione della lite).

Esistono diversi tipi di arbitrato:

- arbitrato rituale, conforme alla volontà delle parti che conduce al lodo arbitrale avente efficacia di sentenza e, omologandolo, diviene titolo esecutivo;

- arbitrato irrituale, quando conduce ad un lodo irrituale, ovvero avente natura ed efficacia negoziale, inidoneo a divenire titolo esecutivo ma utile per richiedere un decreto ingiuntivo;

- secondo diritto, quando gli arbitri per decidere debbono fare affidamento a quanto dettato dalle norme di legge in materia;

- secondo equità, quando gli arbitri possono valicare le norme di legge facendo ricorso ad usi e principi più ampi di giustizia;

- amministrato, quando le parti richiedono l’intervento di un ente o di una istituzione preposta alla gestione ed al controllo di ogni singola fase del procedimento;

- ad hoc, disciplinato dalle parti nella convenzione dell'arbitrato o in un atto separato;

- documentale, quando si svolge esclusivamente mediante l’esame di prove documentali.

Arbitrato: come nominare gli arbitri e quali requisiti devono avere? 

L’atto con cui le parti operano la scelta di ricorrere all’arbitrato è un contratto, la c.d. convenzione d’arbitrato o convenzione arbitrale che può assumere due forme:

- il compromesso, quandoha ad oggetto una controversia già insorta;

- la clausola compromissoria, relativa a controversie che potranno insorgere in futuro da un determinato contratto.

Gli arbitri vengono nominati dalle parti, mediante la predetta “convenzione arbitrale” con la quale deferiscono ad uno solo o ad un collegio di arbitri la risoluzione della controversia tra le stesse insorta.

Affinché la convenzione di arbitrato sia valida la stessa dovrà rispettare i requisiti dettati dal codice civile sugli elementi essenziali del contratto.

Il numero degli arbitri deve essere sempre dispari e la nomina può avvenire al momento dell’accordo compromissorio o successivamente, con atto che andrà poi ad integrare quest’ultimo.

In caso di disaccordo tra le parti, nella scelta degli arbitri, la stessa viene rimessa al Presidente del Tribunale (art. 810 c.p.c.).

Per poter essere nominato arbitro è necessaria la piena capacità di agire. Alla nomina conseguirà poi l’accettazione del mandato.

I profili di responsabilità, invece, che gli si possono addebitare sono:

- dolo o colpa grave, nei casi di omissione o ritardo nel compimento di atti dovuti, per cui sia stato dichiarato decaduto o, diversamente, abbia rinunciato lui stesso all’incarico senza giustificato motivo;

- dolo o colpa grave, nei casi di omissione o impedimento a pronunciare il lodo entro entro il termine fissato (artt. 820 e 826 c.p.c.).

In quali casi è possibile ricorrere all'arbitrato?

Le controversie che possono essere definite con ricorso l'arbitrato sono le seguenti:

- controversie successorie;

- controversie societarie;

- controversie con la P.A.;

- controversie in materia di lavoro.

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