Contratti internazionali: tutto ciò che devi conoscere.
Quali elementi caratterizzano i contratti internazionali?
I contratti internazionali sono quegli accordi diretti a creare un rapporto giuridico tra due o più soggetti appartenenti a diversi Paesi o, diversamente, appartenenti al medesimo Paese, ma diretti a produrre effetti giuridici al di fuori dello stesso (ad esempio, i contratti di distribuzione internazionale).
E‘ internazionale dunque il contratto che presenta un qualche elemento di estraneità rispetto ad un dato ordinamento.
Attraverso tale tipologia di contratto non si fa altro che instaurare un rapporto giuridico di natura commerciale.
La fase di negoziazione di un contratto internazionale non sempre si presenta lineare e scevra da complicazioni. Ciò che le parti contraenti debbono assolutamente preservare sono proprio le caratteristiche tipiche del contratto, ovvero:
- chiarezza, nel senso che vanno evidenziati chiaramente gli obiettivi del contratto;
- completezza, ovvero offrire soluzioni semplici alle possibili problematiche;
- sinteticità, o meglio il contratto non deve essere prolisso ma dettagliato;
- equità, nel senso di prendere in considerazione le esigenze dei soggetti che lo sottoscrivono.
Contratti internazionali: leggi applicabili e foro competente
Uno degli aspetti che non deve essere assolutamente sottovalutato, nella fase di negoziazione e conclusione, è quello inerente la scelta della legge da applicare ai contratti internazionali.
Nel dettaglio, è bene che le parti contraenti introducano una “clausola sulla legge applicabile”, ovvero la legge secondo la quale il contratto va regolamentato ed interpretato giuridicamente, e ciò maggiormente quando:
- Le parti contraenti non sono domiciliate nello stesso Paese;
- Il patrimonio di ciascun contraente si trova nel Paese rispettivo di residenza;
- La transazione commerciale è assoggettata ad una normativa di un altro Paese;
- La prestazione oggetto del contratto, o parte di essa, deve essere eseguita in un Paese diverso da quello ove le parti contraenti risiedono.
A guidare la scelta sulla legge applicabile ai contratti internazionali possono essere diversi fattori, tra i quali:
- La legge dell’ordinamento che dalla comunità internazionale viene considerata idonea a garantire i principi di certezza del diritto e correttezza contrattuale;
- La legge che il più delle volte viene applicata ai contratti internazionali, con un occhio di riguardo per quelli aventi ad oggetto il settore di riferimento.
In merito, è interessante rilevare che la legge più applicata nei rapporti commerciali internazionali è quella vigente nello Stato di New York.
- La legge dell’ordinamento che, nel caso di controversie, disponga di un numero corposo di esperti in materia di diritto internazionale.
In assenza di scelta della legge applicabile, l’art. 4 della Convenzione di Roma stabilisce come criterio sussidiario l’applicazione al contratto della legge del paese con il quale il contratto presenta il “collegamento più stretto”.
Al pari della legge da applicare al contratto, risulta altresì necessario, al fine di sventare il rischio di una dispendiosa lite giudiziaria tra le parti contraenti, stilare dei contratti internazionali con clausole che indichino il foro competente atto a pronunciarsi sulle possibili controversie, che possono insorgere tra le parti in relazione al contratto.
Il più delle volte la scelta della legge applicabile al contratto coincide con quella del foro competente, nel senso che le parti tendono ad individuare un unico Stato, sia per disciplinare il contenuto del contratto che per risolvere eventuali controversie.
Come scrivere i contratti internazionali?
All’atto della redazione di un contratto internazionale, è sempre opportuno indicare in un’apposita clausola quale sia la “lingua ufficiale” del contratto; la stessa dovrà essere utilizzata anche per apportare eventuali modifiche al testo contrattuale.
La lingua più utilizzata nella stipula dei contratti internazionali è l’inglese, anche quando le parti contraenti hanno origini ben lontane a quelle ove la lingua parlata sia quest’ultima.
E’ ammessa anche la possibilità di redigere un contratto in due lingue, seppur quest’ultima scelta non si riveli affatto utile, sia in termini di tempo che di denaro.
Non mancano però restrizioni in merito, da parte di alcuni Stati. Invero, si cita l’Indonesia che ha statuito che i contratti stipulati con contraente indonesiano debbono essere redatti necessariamente in lingua indonesiana, pena la nullità.
Così anche, in Cina, alcuni tribunali si sono pronunciati in favore della nullità di un contratto, non stipulato in lingua cinese, semplicemente, in quanto la controparte cinese non ne aveva compreso il contenuto.
La traduzione di un contratto internazionale richiede che il traduttore abbia un’ottima padronanza, oltre che della lingua, anche del diritto, in quanto deve individuare il termine giuridico corretto, nonché riconoscere che termini apparentemente identici possono avere differenti presupposti e non avere corrispondenza in sistemi giuridici diversi.
Per quanto riguarda il contenuto, in Italia vige il principio della libertà delle parti di determinarlo, facendo però attenzione alle clausole vessatorie che, generando per loro natura intrinseca uno squilibrio dei diritti e degli obblighi tra le parti, richiedono un’approvazione (sottoscrizione) scritta da entrambi i contraenti.
La terminologia da impiegare nei contratti internazionali deve essere chiara ed univoca, onde evitare l’insorgenza di dubbi e confusione tra le parti. In tali casi, la legge scelta da applicare al contratto tornerà utile a dipanare le ambiguità che possano insorgere.
Contratti internazionali: conclusione e prescrizione
Altro elemento che merita piena considerazione è la disciplina relativa al termine di prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale, il quale varia a seconda dell’ordinamento preso in considerazione per disciplinare il contratto.
Mentre in Italia, infatti, la responsabilità contrattuale soggiace al termine di prescrizione di 10 anni, nel Regno Uniti l’azione sulla responsabilità contrattuale si prescrive in 4 anni, rispetto ai 6 anni nello Stato di New York.
Infine, non meno importante è la circostanza che, nella stipula di contratti internazionali, le parti possono decidere, in via preventiva, apponendo una clausola chiara ed univoca, di ricorrere, nel caso in cui sorgano liti, al procedimento arbitrale per la loro definizione.
Il procedimento arbitrale è difatti, nella maggior parte dei casi, la scelta più appropriata, stante i vantaggi che il ricorso a tale procedura comporta per le parti, in punto sia di celerità che di segretezza, nonché della possibilità di optare per un arbitro o collegio arbitrale di un Paese terzo e neutrale rispetto alle parti contrattuali.
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