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Adozione internazionale

Adozione internazionale: Cos’è e i requisiti per adottare un bambino

L’adozione internazionale consente l’adozione di minori stranieri residenti in un Paese estero, qualora si trovino in stato di abbandono, privi di assistenza morale e materiale e non sussistono misure di tutela nello Stato di origine.

Possono adottare un minore straniero:

  • le persone italiane o straniere residenti in Italia;
  • i cittadini italiani residenti in uno stato estero.

Con l’adozione internazionale il minore diventerà a tutti gli effetti figlio legittimo.

I requisiti per adottare un bambino sono :

  • residenza in Italia o all’estero (purché venga mantenuta la cittadinanza italiana);
  • i coniugi devono essere sposati da almeno tre anni e tra loro non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale;
  • maggiore età degli adottanti e non più di 45 anni per l’adottando;
  • idoneità ad educare, istruire e mantenere i minori;
  • decreto di idoneità alla adozione emesso dal Tribunale per i minorenni.

Adozione internazionale: procedura

Chi desidera adottare un bambino straniero deve presentare una dichiarazione di disponibilità ad adottare presso il Tribunale per i minorenni competente in base al luogo di residenza (nel caso di cittadini italiani residenti all’estero sarà competente il Tribunale per i minorenni del distretto di ultima residenza o in alternativa quello di Roma).

Il Tribunale per i minorenni potrà emettere immediatamente decreto di inidoneità all’adozione o trasmettere, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi sociali, affinché compiano tutte le attività di verifica e controllo sulla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori, nonché su qualsiasi altra circostanza utile a verificare la loro idoneità.

I servizi sociali avranno 4 mesi di tempo per compiere tutti gli accertamenti, allo scadere dei quali dovranno trasmettere una relazione al Tribunale che gli ha incaricati.

Il Tribunale, acquisita la relazione, e dopo aver sentito i coniugi/aspiranti genitori, emetterà (entro i 2 mesi successivi) decreto di idoneità o inidoneità all’adozione. Il decreto di inidoneità è impugnabile in Corte di Appello.

Gli aspiranti genitori avranno un anno di tempo, dalla emissione del decreto, per avviare la procedura di adozione internazionale.

Tutta la documentazione acquisita fino alla emissione del decreto (compresa la relazione dei servizi sociali) sarà trasmessa alla Commissione per le adozioni internazionali.

Se non è stato individuato preventivamente, gli aspiranti all’adozione dovranno individuare un Ente autorizzato cui conferire l’incarico di seguire la procedura di adozione.

Conclusa la procedura l’autorità straniera emetterà un provvedimento con cui autorizza o meno l’adozione o in alternativa l’affidamento del minore. Tale provvedimento verrà trasmesso alla Commissione la quale, valutate le conclusioni dell’ente, previo accertamento se l’adozione risponda o meno al superiore interesse del minore, ne autorizzerà l’ingresso e la residenza permanente in Italia.

Se invece l’autorità straniera emette un provvedimento di affidamento, il Tribunale per i minorenni lo riconosce come affidamento preadottivo, che durerà un anno. Decorso tale periodo, il Tribunale pronuncia l’adozione e ne ordina la trascrizione nei registri di stato civile.

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