Recupero crediti Italia: tutti i rischi connessi alle transazioni internazionali commerciali
L’attività di ''recupero crediti Italia'' si pone quale obiettivo quello di ottenere quanto dovuto da parte di un debitore.
Nei casi in cui si svolgono operazioni commerciali a livello internazionale, maggiori sono i rischi di mancato pagamento.
La mancata riscossione dei crediti è il più delle volte riconducibile ad una scarsa solvibilità del partner straniero o, semplicemente, alla sua malafede o litigiosità.
Al fine di evitare tale inconveniente diventa di fondamentale importanza optare per modalità di pagamento più idonee e sicure, nonché guardare alla formulazione di clausole contrattuali, in grado di garantire un esito favorevole della transazione.
Altresì, è consigliabile agli operatori commerciali raccogliere informazioni preventive sul partner straniero relative a: condizioni di liquidità, beni di proprietà, eventuali cause pendenti, sequestri o protesti in corso.
In Italia sono diverse le fonti da cui potere trarre tali informazioni.
Recupero crediti Italia: cosa fare per avere i soldi?
Il primo passo nella procedura di recupero crediti in Italia è la costituzione in mora del debitoremediantelettera raccomandata, con la quale si intima allo stesso di pagare entro un termine (7/15 giorni), con l’avvertimento che decorso inutilmente il predetto termine, si farà ricorso all’autorità giudiziaria.
Tale regola trova eccezione nei casi indicati dall’articolo 1219 c.c:
- il credito deriva da fatto illecito;
- il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere l’obbligazione;
- la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore e sia decorso il termine per adempiere.
Recupero crediti estero: cosa fare se il debitore continua a non pagare?
Qualora il debitore nonostante la messa in mora continui a non pagare, il creditore potrà procedere giudizialmente.
Il procedimento di recupero crediti Italia si articola in diversi passaggi:
- ricorso per decreto ingiuntivo, purché non si disponga già di un titolo esecutivo (assegno, cambiale…).
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento di ingiunzione di pagamento emesso dal Giudice, su istanza di parte, purché il credito risulti certo, liquido ed esigibile.
Una volta emesso, dovrà essere notificato al debitore che potrà opporsi entro 40 giorni dalla notifica, con atto di citazione, instaurando così un giudizio ordinario. Diversamente, in caso di mancata opposizione, il decreto diverrà esecutivo. Il creditore potrà quindi chiedere al Giudice di apporre la formula esecutiva sulla copia del decreto ingiuntivo notificato e redigere, sulla base di esso, il precetto;
- atto di precetto, nel caso in cui il debitore non proponga opposizione al decreto ingiuntivo.
Al precetto può fare immediatamente ricorso chi sia in possesso di un titolo esecutivo.
Lo stesso va notificato al debitore, il quale entro 10 giorni dalla notifica dovrà pagare quanto dovuto. In mancanza, seguirà l’esecuzione forzata con il pignoramento;
- pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi), è un’ingiunzione fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore con la quale lo si intima di astenersi dal compiere qualsiasi atto diretto a sottrarre beni che rientrano nella garanzia del creditore.
Per effetto del pignoramento determinati beni del debitore verranno dichiarati indisponibili per essere in seguito sottoposti a vendita giudiziaria fino al saldo del credito azionato;
- istanza di vendita, i beni del debitore pignoratisaranno venduti, con o senza procedura di incanto, al fine di soddisfare la pretesa creditoria vantata.